Articolo 21 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Con l'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., cui l'art. 21 cod. proc. pen. fa rinvio in ordine al termine ("subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti") per rilevare o eccepire l'incompetenza per territorio o quella derivante da connessione, il legislatore ha stabilito uno sbarramento alla deducibilita' delle eccezioni in materia, anche nel caso in cui la possibilita' di proporle sorga nel corso del dibattimento. Secondo tale interpretazione - conforme peraltro alla giurisprudenza della Cassazione- anche nel caso di contestazione suppletiva, al dibattimento (ex art. 517 cod. proc. pen.) di reato connesso, in base al principio della 'perpectuatio iurisdictionis', in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 16 cod. proc. pen., la connessione non influisce sulla competenza che resta assegnata al giudice gia' investito del processo. red.: F.S. rev.: S.P.
La disposizione, secondo cui anche nel processo pretorile e' preclusa, per tardivita', una volta superata la fase dell'accertamento della costituzione delle parti, l'eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla connessione pure nel caso in cui detta incompetenza consegua alla contestazione suppletiva di reato connesso nel corso del dibattimento, non e' irrazionale in riferimento alle diverse regole di competenza dettate dal legislatore nell'ipotesi in cui il reato connesso sia gia' menzionato nel decreto di citazione a giudizio. Essendosi infatti in presenza di una oggettiva diversita' di situazioni, in ragione dello stadio processuale in cui il reato connesso emerga e venga contestato all'imputato, il legislatore, nell'ambito della sua sfera di discrezionalita', ha ritenuto non irragionevolmente di trarre una diversa disciplina. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 549 e 21, terzo comma, cod. proc. pen.). red.: F.S. rev.: S.P.
La disposizione, secondo cui anche nel processo pretorile e' preclusa per tardivita', una volta superata la fase dell'accertamento della costituzione delle parti, l'eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla connessione pur nel caso in cui detta incompetenza consegua alla contestazione suppletiva di reato connesso nel corso del dibattimento, non incide sul diritto di difesa dell'imputato, in quanto il criterio del'forum commissi delicti', pur se ispirato a finalita' di economia processuale e all'esigenza di una piu' facile raccolta delle prove rendendo quindi piu' agevole l'esercizio del diritto di difesa, puo' essere derogato in presenza di motivi di salvaguardia di interessi ritenuti non irragionevolmente degni di tutela, quali devono ravvisarsi nella suddetta disposizione in relazione ad evidenti esigenze di economia e speditezza processuale, le quali subirebbero una notevole compromissione nel caso in cui, se l'incompetenza per territorio, in seguito alla contestazione al dibattimento del reato connesso, potesse venire eccepita, l'intero processo dovesse essere devoluto ad altro giudice, con conseguente necessaria rinnovazione del dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 549 e 21, terzo comma, cod. proc. pen.). - Sul criterio del 'forum commissi delicti': S. n. 77/1977, O. n. 521/1991. - Sull'ammissibilita' di deroghe a tale criterio: S. nn. 477/1991, 189/1992, 231/1994. - Sull'interesse dell'imputato al 'simultaneus processus': S. n. 117/1972. red.: F.S. rev.: S.P.
Alla luce di quanto piu' volte affermato dalla Corte, secondo cui il principio sancito dall'art. 25, primo comma, Cost. tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie, la disposizione, in base alla quale anche nel processo pretorile e' preclusa per tardivita', una volta superata la fase dell'accertamento della costituzione delle parti, l'eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla connessione pur nel caso in cui detta incompetenza consegua alla contestazione suppletiva di reato connesso nel corso del dibattimento, non viola il suddetto principio della precostituzione per legge del giudice, poiche' e' evidente che in tale disciplina non ricorrono le suddette condizioni, essendo chiaramente determinato 'a priori' il criterio attributivo della competenza territoriale derivante dalla connessione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., degli artt. 549 e 21, terzo comma, cod. proc. pen.). - Sul principio della precostituzione del giudice: S. nn. 1/1965, 117/1972, 77/1977, 127/1979, 269/1992, 217/1993; O. n. 521/1991. red.: F.S. rev.: S.P.