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Pronuncia 280/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 549 e 21, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dal Pretore di Trento - sezione distaccata di Cles - nel procedimento penale a carico di Nava Gianfranco, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 549 e 21, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento - Sezione distaccata di Cles, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Massime

SENT. 280/94 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI REATO CONNESSO - CONSEGUENTE INCOMPETENZA TERRITORIALE - ECCEZIONE - MANCATA PROPOSIZIONE SUBITO DOPO L'ACCERTAMENTO DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI - PRECLUSIONE PER SCADENZA DEL TERMINE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA 'PERPETUATIO IURISDICTIONIS'.

Con l'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., cui l'art. 21 cod. proc. pen. fa rinvio in ordine al termine ("subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti") per rilevare o eccepire l'incompetenza per territorio o quella derivante da connessione, il legislatore ha stabilito uno sbarramento alla deducibilita' delle eccezioni in materia, anche nel caso in cui la possibilita' di proporle sorga nel corso del dibattimento. Secondo tale interpretazione - conforme peraltro alla giurisprudenza della Cassazione- anche nel caso di contestazione suppletiva, al dibattimento (ex art. 517 cod. proc. pen.) di reato connesso, in base al principio della 'perpectuatio iurisdictionis', in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 16 cod. proc. pen., la connessione non influisce sulla competenza che resta assegnata al giudice gia' investito del processo. red.: F.S. rev.: S.P.

SENT. 280/94 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI REATO CONNESSO - CONSEGUENTE INCOMPETENZA TERRITORIALE - ECCEZIONE - PRECLUSIONE PER SCADENZA DEL TERMINE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI REATO CONNESSO GIA' MENZIONATO NEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La disposizione, secondo cui anche nel processo pretorile e' preclusa, per tardivita', una volta superata la fase dell'accertamento della costituzione delle parti, l'eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla connessione pure nel caso in cui detta incompetenza consegua alla contestazione suppletiva di reato connesso nel corso del dibattimento, non e' irrazionale in riferimento alle diverse regole di competenza dettate dal legislatore nell'ipotesi in cui il reato connesso sia gia' menzionato nel decreto di citazione a giudizio. Essendosi infatti in presenza di una oggettiva diversita' di situazioni, in ragione dello stadio processuale in cui il reato connesso emerga e venga contestato all'imputato, il legislatore, nell'ambito della sua sfera di discrezionalita', ha ritenuto non irragionevolmente di trarre una diversa disciplina. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 549 e 21, terzo comma, cod. proc. pen.). red.: F.S. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 280/94 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI REATO CONNESSO - CONSEGUENTE INCOMPETENZA TERRITORIALE - ECCEZIONE - PRECLUSIONE PER SCADENZA DEL TERMINE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La disposizione, secondo cui anche nel processo pretorile e' preclusa per tardivita', una volta superata la fase dell'accertamento della costituzione delle parti, l'eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla connessione pur nel caso in cui detta incompetenza consegua alla contestazione suppletiva di reato connesso nel corso del dibattimento, non incide sul diritto di difesa dell'imputato, in quanto il criterio del'forum commissi delicti', pur se ispirato a finalita' di economia processuale e all'esigenza di una piu' facile raccolta delle prove rendendo quindi piu' agevole l'esercizio del diritto di difesa, puo' essere derogato in presenza di motivi di salvaguardia di interessi ritenuti non irragionevolmente degni di tutela, quali devono ravvisarsi nella suddetta disposizione in relazione ad evidenti esigenze di economia e speditezza processuale, le quali subirebbero una notevole compromissione nel caso in cui, se l'incompetenza per territorio, in seguito alla contestazione al dibattimento del reato connesso, potesse venire eccepita, l'intero processo dovesse essere devoluto ad altro giudice, con conseguente necessaria rinnovazione del dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 549 e 21, terzo comma, cod. proc. pen.). - Sul criterio del 'forum commissi delicti': S. n. 77/1977, O. n. 521/1991. - Sull'ammissibilita' di deroghe a tale criterio: S. nn. 477/1991, 189/1992, 231/1994. - Sull'interesse dell'imputato al 'simultaneus processus': S. n. 117/1972. red.: F.S. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 280/94 D. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI REATO CONNESSO - CONSEGUENTE INCOMPETENZA TERRITORIALE - ECCEZIONE - PRECLUSIONE PER SCADENZA DEL TERMINE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Alla luce di quanto piu' volte affermato dalla Corte, secondo cui il principio sancito dall'art. 25, primo comma, Cost. tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie, la disposizione, in base alla quale anche nel processo pretorile e' preclusa per tardivita', una volta superata la fase dell'accertamento della costituzione delle parti, l'eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla connessione pur nel caso in cui detta incompetenza consegua alla contestazione suppletiva di reato connesso nel corso del dibattimento, non viola il suddetto principio della precostituzione per legge del giudice, poiche' e' evidente che in tale disciplina non ricorrono le suddette condizioni, essendo chiaramente determinato 'a priori' il criterio attributivo della competenza territoriale derivante dalla connessione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., degli artt. 549 e 21, terzo comma, cod. proc. pen.). - Sul principio della precostituzione del giudice: S. nn. 1/1965, 117/1972, 77/1977, 127/1979, 269/1992, 217/1993; O. n. 521/1991. red.: F.S. rev.: S.P.

Parametri costituzionali