Articolo 431 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nei confronti degli artt. 34, 431, 565 cod. proc. pen. e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui, riguardo al giudizio davanti al pretore, non prescrivono che, in seguito ad arresto in flagranza, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell'arrestato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonche' nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme suddette, nel fascicolo per i dibattimento. La questione e' stata infatti sollevata nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quo', avendo gia' provveduto sia sulla convalida dell'arresto, sia sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, aveva ormai esaurito, sul punto, la sua cognizione. - Nello stesso senso, su analoghe questioni, O. nn. 301/1997, 401/1997, 59/1998 e 171/1998.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nei confronti degli artt. 34, 431 e 566 cod. proc. pen., e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui, riguardo al giudizio davanti al pretore, non prescrivono che, in seguito all'arresto in flagranza, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria e le dichiarazioni dell'arrestato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonche' nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme suddette, nel fascicolo per il dibattimento. Come la Corte costituzionale ha gia' rilevato in un precedente giudizio su identica questione, non puo' infatti in alcun modo condividersi l'assunto dei giudici 'a quibus', su cui la questione si basa, e secondo il quale la pretesa estensione delle forme richieste per la fase dibattimentale alla fase della convalida dell'arresto, sarebbe necessaria per far venir meno l'incompatibilita' - dagli stessi rimettenti asserita - per il pretore che abbia convalidato l'arresto e all'atto della convalida abbia applicato una misura cautelare, a partecipare al successivo giudizio direttissimo. Atteso che - a parte che la Corte, con ripetute decisioni, di cui i rimettenti dimostrano di aver avuto conoscenza, ha escluso che in tale ipotesi la incompatibilita' sussista - cosi' argomentando si da' incomprensibilmente rilievo ad un dato meramente formale, che non incide sulla natura della funzione esercitata. - Nello stesso senso, O. n. 286/1998. - Per la esclusione della incompatibilita' nel caso in questione, in base ai principi piu' volte affermati riguardo all'art. 34 cod. proc. pen., v. inoltre S. nn. 131/1996, 177/1996 e 155/1996.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 cod. proc. pen. e dell'art. 138 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie cod. proc. pen.) - nella parte in cui non prescrivono che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di p.g. procedente e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonche' nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo del dibattimento - sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., in quanto la questione medesima e' stata sollevata dopo che il giudice "a quo" aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva gia' avuto inizio il dibattimento. - O. nn. 301/1997, 401/1997, 59 e 171/1998. red.: S. Di Palma
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 cod. proc. pen. e 138 d.lgs. n. 271 del 1989, in quanto identiche questioni sono state gia' dichiarate non fondate o manifestamente infondate e non sono stati dedotti profili tali da indurre a discostarsi dalle precedenti argomentazioni. (Cfr. Massima "A"). - S. n. 131, 155 e 177/1996; O. nn. 267, 316, 433/1996. red.: S. Di Palma
Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 301 del 1997 - e, successivamente, con le ordinanze n. 401 del 1997 e 59 del 1998 - per difetto di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorche' 'in limine', era stata sollevata. (La questione era stata sollevata - come quella oggetto del caso in esame - nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quo' aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare). red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 301 del 1997 - e, successivamente, con l'ordinanza n. 401 del 1997 - per difetto di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorche' 'in limine', era stata sollevata. (La questione era stata sollevata - come quella oggetto del caso di specie - nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quo' aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare). red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, essendo stata la stessa sollevata dopo che il giudice 'a quo' aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare ed aveva gia' avuto inizio il dibattimento. - V. O. n. 301/1997, con la quale e' gia' stata dichiarata manifestamente inammissibile una questione identica a quella oggetto del presente giudizio. In particolare, nella motivazione della predetta ordinanza si e' osservato che, poiche' <
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 34, 431 e 566 cod. proc. pen., e 138 disp. att. cod. proc. pen., in quanto avendo ad oggetto norme attinenti ad una fase del giudizio ormai esaurito, difetta di pregiudizialita' e di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale e' stata sollevata (nella specie, la questione di costituzionalita', che censura la norma impugnata nella parte in cui non prescrivono che in sede di convalida, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di P.G. e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte nel rispetto della forma richiesta per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, e' stata sollevata dopo che i giudici rimettenti hanno gia' provveduto sulla convalida e sulla applicazione delle misure cautelari). - V. sent. n. 3/1996; ord. nn. 46/1996, 432/1991 e 148/1997. red.: F. Mangano
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 431, lett. a) e b), 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero l'utilizzazione, ai fini dell'accertamento dei fatti in essi affermati, del verbale contenente la denuncia-querela, in caso di decesso del querelante, in quanto basate su un erroneo presupposto interpretativo, poiche', secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, qualora, per fatti o circostanze imprevedibili, risulti l'impossibilita' di ripetizione del contenuto dell'atto di querela, va applicato l'art. 512 del codice di procedura penale, ritenendo ricompresi, nell'ambito degli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria, anche quelli semplicemente "ricevuti" dalla stessa, come nel caso della querela. red.: F. Mangano
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo previsti dall'ordinamento mezzi ordinari e sufficienti (artt. 496 e segg. cod. proc. pen.) a compiere, nel caso, il richiesto accertamento, e non avendo il pretore per nulla chiarito, contraddicendo oltretutto l'avviso espresso in un precedente provvedimento, i motivi per cui solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero potrebbe consentirgli di decidere sulla proposta eccezione di nullita'. red.: S.P.