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Pronuncia 401/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco GUIZZI; Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431 e 566 del codice di procedura penale e dell'art. 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con n. 8 ordinanze emesse il 26 febbraio, il 9, il 2, il 23 e il 9 aprile, il 7, il 15 ed il 27 maggio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli rispettivamente iscritte ai nn. 290, 360, 376, 403, 471, 472, 473 e 527 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 26, 27, 30 e 36, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che con otto ordinanze di identico contenuto, nel corso di altrettanti dibattimenti celebrati con rito direttissimo, il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale, e dell'art. 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione; che le norme censurate violerebbero i suddetti principi costituzionali nella parte in cui non prescrivono che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte, in sede di convalida, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonché nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo per il dibattimento; che, ad avviso del rimettente, il principio affermato dalla Corte costituzionale nelle numerose decisioni in tema di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. - secondo cui "una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa" anticipa il giudizio -, combinato con quanto affermato dalla stessa Corte (sentenza n. 177 del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo avanti al pretore, allorché ha escluso che la decisione sulla convalida dell'arresto e sulla misura cautelare determini l'incompatibilità del giudice chiamato a celebrare il dibattimento con il rito direttissimo, dovrebbe comportare che l'acquisizione degli elementi di valutazione nella fase della convalida avvenga nel rispetto delle forme e con le garanzie proprie della fase del giudizio: in particolare per quanto "concerne i qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 cod. proc. pen., viene 'sentito' ai fini della convalida"; che infatti, secondo il giudice a quo solamente rispettando le forme previste per il dibattimento potrebbe essere garantita la compatibilità di tali momenti con i parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, così salvaguardandosi anche "l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio"; che il rimettente, premesso di aver già provveduto al giudizio di convalida e alla applicazione delle misure cautelari, motiva sulla rilevanza osservando che il giudizio - nel corso del quale la questione è stata sollevata - si trova proprio "nella fase dibattimentale conseguente alla convalida (...), dove trovano applicazione le norme censurate"; che è intervenuto nei vari giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. Considerato che in relazione all'identico tenore delle ordinanze deve disporsi la riunione dei relativi giudizi; che identica questione è stata già dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 301 del 1997, con la quale si è rilevato che la questione era stata sollevata quando il rimettente aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva già avuto inizio il dibattimento, con la conseguenza che la questione medesima, essendo volta a modificare le modalità di assunzione degli atti raccolti durante la fase della convalida dell'arresto, rispetto alla quale il giudice a quo aveva oramai esaurito la sua cognizione, difettava di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorché in limine era stata sollevata; che anche la questione oggetto dei presenti giudizi riuniti è stata sollevata dopo che il giudice a quo aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva già avuto inizio il dibattimento, sicché essa, per le considerazioni sopra richiamate, difetta di rilevanza; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997. Il Presidente: Guizzi Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: GUIZZI

Massime

ORD. 401/97. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI CONVALIDA ED APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI - RELAZIONE DELL'UFFICIALE O DELL'AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PROCEDENTE - MANCATO RISPETTO DELLE FORME DETTATE PER LA TESTIMONIANZA E PER L'ESAME DELL'IMPUTATO NEL DIBATTIMENTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, 25, PRIMO COMMA, E 27, SECONDO COMMA, COST. - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, essendo stata la stessa sollevata dopo che il giudice 'a quo' aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare ed aveva gia' avuto inizio il dibattimento. - V. O. n. 301/1997, con la quale e' gia' stata dichiarata manifestamente inammissibile una questione identica a quella oggetto del presente giudizio. In particolare, nella motivazione della predetta ordinanza si e' osservato che, poiche' <<la questione e' stata sollevata quando il rimettente aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva gia' avuto inizio il dibattimento>>, la medesima, <<essendo volta a modificare le modalita' di assunzione degli atti raccolti durante la fase della convalida dell'arresto, rispetto alla quale il giudice 'a quo' aveva ormai esaurito la sua cognizione, difettava di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorche' 'in limine', era stata sollevata>>. red.: G. Leo