Articolo 514 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, non prevedono che "nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa avere luogo e sia stato chiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190- bis cod. proc. pen.". Identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata e non vengono aggiunti profili nuovi o diversi di censura. - Sulla medesima questione, v., citata, ordinanza n. 67/2007. - V., citata, sentenza Corte di cassazione, Sezioni unite, 15 gennaio 1999, n. 2. - Sulla discrezionalità legislativa nel definire la disciplina del processo, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 379/2005 e n. 180/2004; ordinanze n. 389 e n. 215/2005 e n. 265/2004. - Sui principi di immediatezza e di non dispersione dei mezzi di prova v., citate, ordinanze n. 418/2004 e n. 399/2001. - Sul principio della ragionevole durata del processo e la necessità che vada contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo penale, v. citate, ordinanze n. 418/2004 e n. 399/2001. - Sulla non invocabilità quale tertium comparationis della previsione dell'art. 190- bis cod. proc. pen., v., citate, ordinanze n. 418/2004 e n. 73/2003.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale dell'organo giudicante, le dichiarazioni assunte innanzi a giudice diverso siano utilizzabili per la decisione mediante lettura a prescindere dal consenso o dal dissenso delle parti. La disciplina censurata non può, in primis , essere considerata manifestamente irrazionale ed arbitraria, in quanto deve essere correlata al principio di immediatezza, che postula l'identità fra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide; inoltre, non determina una lesione del principio di non dispersione dei mezzi di prova, in quanto in nessun caso la prova dichiarativa precedentemente assunta va dispersa, essendo sempre possibile acquisirla tramite lettura del relativo verbale, con l'unica differenza che, qualora l'esame del dichiarante sia possibile e sia stato richiesto, la lettura dovrà seguire tale esame. Deve escludersi, altresì, la violazione sia del principio di ragionevole durata del processo, che va contemperato, secondo il canone della ragionevolezza, con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo penale, sia del principio di eguaglianza, poiché le fattispecie richiamate dai rimettenti non possono essere utilmente invocate quali tertia comparationis . - V., citata, sentenza Corte di cassazione, Sezioni unite, 15 gennaio 1999, n. 2. - Sul fatto che i verbali delle prove assunte da giudice poi sostituito confluiscono nel fascicolo per il dibattimento v., citate, sentenza n. 17/1994 e ordinanza n. 99/1996. - Sulla discrezionalità legislativa nel definire la disciplina del processo, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 379/2005 e n. 180/2004; ordinanze n. 389 e n. 215/2005 e n. 265/2004. - Sui principi di immediatezza e di non dispersione dei mezzi di prova v., citate, ordinanze n. 418/2004; n. 431 e n. 399/2001. - Sulla non invocabilità quale tertium comparationis della previsione dell'art. 190- bis cod. proc. pen., v., citate, ordinanze n. 418/2004 e n. 73/2003.
E? manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 cod. proc. pen., per la lamentata irragionevole diversità del regime della ripetizione delle prove orali già assunte nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale rispetto alla disciplina dei casi previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen., nonché per contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, in quanto l?ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' e non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis, 514 e 525 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale, non consente la lettura degli atti dibattimentali assunti ma impone di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti. Infatti analoghe questioni sollevate in riferimento agli stessi parametri e sulla base di argomentazioni sostanzialmente coincidenti sono già state dichiarate manifestamente infondate e non sussiste motivo di discostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni raggiunte. - V. ordinanze n. 399/2001 e n. 431/2001.
Manifesta inammissibilita' della questione, poiche' - premesso che il giudice rimettente motiva sulla non manifesta infondatezza della stessa facendo riferimento <
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 Cost., dell'art. 514 cod. proc. pen. (letture vietate), come sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267, concernente i ristretti limiti in cui, fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512-bis e 513, puo' darsi lettura, al dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese da imputati al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare. Anche in questo giudizio, infatti, come gia' in altri precedenti, l'art. 514 cod. proc. pen. e' stato impugnato unitamente all'art. 513, commi 1 e 2, per motivi - attinenti alle regole di utilizzazione probatoria delle suddette dichiarazioni - rispetto alle quali esso non ha un autonomo contenuto normativo. - Conforme, sul punto, S. n. 361/1998.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost., dell'art. 514 cod. proc. pen. (letture vietate), come sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267, concernente i ristretti limiti in cui, fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512-bis e 513, puo' darsi lettura, al dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese da imputati al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare. Anche in questo giudizio, infatti, come gia' in altri dei precedenti, l'art. 514 cod. proc. pen. e' stato impugnato, unitamente all'art. 513, commi 1 e 2, per motivi - attinenti alle regole di utilizzazione probatoria delle suddette dichiarazioni - rispetto alle quali esso non ha un autonomo contenuto normativo. - Conforme, sul punto, S. n. 361/1998.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 514 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, comma secondo, 102, 111, comma primo e 112 Cost., in quanto la disposizione impugnata non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza. - S. n. 361/1998.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost., dell'art. 514 cod. proc. pen. (letture vietate), come sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267, concernente i ristretti limiti in cui, fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512-bis e 513, puo' darsi lettura, al dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese da imputati al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare. Come gia' rilevato dalla Corte nel pronunciarsi su questione formulata sostanzialmente negli stessi termini, l'art. 514 cod. proc. pen. e' stato infatti impugnato, unitamente all'art. 513, comma 2, per motivi - attinenti alle regole di utilizzazione probatoria delle suddette dichiarazioni - riferibili esclusivamente a quest'ultimo. - V. S. n. 361/1998.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 102 Cost., dell'art. 514 cod. proc. pen. (letture vietate), come sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267, concernente i ristretti limiti in cui, fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512-bis e 513, puo' darsi lettura, al dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese da imputati al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare. Tale disposizione - mera "norma di chiusura" - e' stata infatti impugnata, unitamente a quella dell'art. 513, comma 2, per motivi - attinenti alle regole di utilizzazione probatoria delle suddette dichiarazioni - riferibili esclusivamente a quest'ultimo. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro