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Pronuncia 114/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195, quarto comma, e 431, lettere a) e b), del codice di procedura penale e del combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dal Pretore di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare nel procedimento penale a carico di Recanatese Rodolfo, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Pretore di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, quarto comma, 431, lettere a) e b), nonché del combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consentono l'utilizzazione, ai fini dell'accertamento dei fatti in esso affermati, del verbale contenente la denuncia-querela, in caso di decesso del querelante; che il giudice a quo premette che, a seguito del decesso della persona offesa - la quale non è stata sentita né dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 del codice di procedura penale, né dal pubblico ministero ex art. 362 del codice medesimo -, l'unica fonte di prova dei fatti è costituita dalle dichiarazioni contenute nella denuncia-querela; che tuttavia tale atto, prosegue il remittente, è stato allegato al fascicolo per il dibattimento, ex art. 431, lettera a), del codice di procedura penale, al limitato fine della verifica della procedibilità dell'azione penale; né sarebbe possibile convocare gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno raccolto le dichiarazioni, poiché la parte offesa, nel momento in cui ha presentato la querela, non assumeva la qualità di testimone; che la querela, osserva ancora il remittente, non può essere utilizzata a fini probatori neanche in base al combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, in quanto la prima e la seconda disposizione presuppongono che la parte abbia già deposto in sede dibattimentale, "mentre la terza ... fa espresso riferimento alla lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare (e quindi è del tutto inconferente nella fattispecie, trattandosi di rito pretorile)"; che, in conclusione, il giudice a quo impugna le seguenti norme del codice di procedura penale: a) art. 195, quarto comma, nella parte in cui non prevede la possibilità di assumere come teste indiretto l'agente che raccolse la querela, non avendo il querelante all'epoca la qualità di "testimone"; b) art. 431, lettere a) e b), nella parte in cui non prevede che, nella fattispecie, il verbale de quo sia ab origine inserito nel fascicolo per il dibattimento come atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiziaria, ai sensi della lettera b) (e quindi utilizzabile), e non già come mero atto relativo alla procedibilità, ai sensi della lettera a); c) combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512, nella parte in cui non prevede che il predetto verbale sia in qualche modo acquisito al fascicolo del dibattimento e quindi utilizzato per l'accertamento dei fatti; che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata in parte inammissibile ed in parte infondata; Considerato che l'art.195, quarto comma, del codice di procedura penale è stato espunto dall'ordinamento con la sentenza di questa Corte n. 24 del 1992, per cui la relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile; che, in ordine alle altre censure, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, qualora, per fatti o circostanze imprevedibili, risulti l'impossibilità di ripetizione del contenuto dell'atto di querela, deve trovare applicazione l'art. 512 del codice di procedura penale, sulla base della considerazione che, nell'ambito degli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria - dei quali, ai sensi di detta norma , il giudice, a richiesta di parte, dispone darsi lettura -, rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalla stessa, quale appunto una spontanea dichiarazione di querela; che pertanto la questione relativa agli artt. 431, lettere a) e b), nonché al combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale va dichiarata manifestamente infondata, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431, lettere a) e b), e del combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare, con l'ordinanza medesima. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 28 marzo 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Ferri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: FERRI

Massime

ORD. 114/96 A. PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA CONTENUTE NELLA DENUNCIA-QUERELA - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - TESTE IRREPERIBILE GIA' ESCUSSO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIVIETO DI "TESTIMONIANZA INDIRETTA", SIA SECONDO IL CODICE SIA SECONDO LA LEGGE DI DELEGA, PER GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ECCEZIONE DEL TUTTO INGIUSTIFICATA NEL COMPLESSO DELLA NORMATIVA - IRRAGIONEVOLEZZA - NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 24/1992. red.: F. Mangano

ORD. 114/96 B. PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA CONTENUTE NELLA DENUNCIA-QUERELA - IRRIPETIBILITA' A DIBATTIMENTO PER MORTE DELLA PERSONA OFFESA - MANCATA ACQUISIZIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25, 101 E 112 COST. - APPLICABILITA' DELL'ART. 512 C.P.P. - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 431, lett. a) e b), 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero l'utilizzazione, ai fini dell'accertamento dei fatti in essi affermati, del verbale contenente la denuncia-querela, in caso di decesso del querelante, in quanto basate su un erroneo presupposto interpretativo, poiche', secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, qualora, per fatti o circostanze imprevedibili, risulti l'impossibilita' di ripetizione del contenuto dell'atto di querela, va applicato l'art. 512 del codice di procedura penale, ritenendo ricompresi, nell'ambito degli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria, anche quelli semplicemente "ricevuti" dalla stessa, come nel caso della querela. red.: F. Mangano