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Articolo 444 - CODICE PROCEDURA PENALE

L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una ((pena)) sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. ((L'imputato e il pubblico ministero possono altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.))
Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, ((le determinazioni in merito alla confisca,)) nonche' ((congrue le pene indicate,)), ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.
La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 194/2022Depositata il 25/07/2022

Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Requisiti - Rapporto di strumentalità e pregiudizialità tra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale - Necessità di una motivazione non implausibile del rimettente (nel caso di specie: manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma che condiziona l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento, in relazione a numerosi delitti contro la pubblica amministrazione, alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato). (Classif. 112005).

L'accertamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone una motivazione non implausibile del rimettente sulla sussistenza di un rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. ( Precedenti: S. 249/2021 - mass. 44409; S. 50/2014 - mass. 37778; O. 282/1998 - mass. 24061 ). (Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 444, comma 1- ter , cod. proc. pen., nella parte in cui impone, come condizione di ammissibilità della domanda di patteggiamento, in relazione a numerosi delitti contro la pubblica amministrazione, l'integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato anche per il caso in cui un concorrente nel reato abbia ricevuto a tale titolo una quota parte soltanto del tutto o nulla in concreto e, di contro, non prevede che per il caso di concorso di persone nel reato ogni concorrente sia tenuto, ai fini della condizione di procedibilità dell'istanza di patteggiamento, a restituire solo la quota parte effettivamente conseguita, ovvero ne sia esentato per il caso in cui non abbia conseguito nulla. La disposizione censurata non è applicabile nel giudizio a quo , in quanto il delitto di corruzione attiva, contestato ad uno degli imputati, non è compreso espressamente, né può esserlo in via interpretativa, fra quelli richiamati dall'art. 444, comma 1- ter , cod. proc. pen.; mentre per il delitto di corruzione passiva, contestato all'altro imputato quale unico pubblico ufficiale, non sussiste il presupposto necessario della rilevanza della questione, vale a dire il concorso di persone. Alla luce degli stessi elementi offerti nell'ordinanza è pertanto evidente la mancanza di strumentalità e pregiudizialità del dubbio di costituzionalità prospettato).

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 444, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 455/2006Depositata il 28/12/2006

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Inapplicabilità della nuova disciplina in tema di patteggiamento «allargato» agli imputati di determinati reati, nonostante la pena edittale non sia di per sé ostativa al rito, nonché ai recidivi reiterati - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza nonché di parità di trattamento tra imputati di reati di analoga gravità - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1- bis , cod. proc. pen., aggiunto dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., ove esclude l'applicazione della nuova disciplina sul patteggiamento c.d. allargato a determinati reati, la cui pena non sarebbe di per sé ostativa al rito, nonché ai recidivi reiterati. Infatti, il regime delle preclusioni, oggettive e soggettive, del patteggiamento "allargato" è frutto di scelta discrezionale e di per sé non arbitraria del legislatore che, nell'estendere l'ambito di operatività dell'istituto, ha ritenuto di dover considerare, in un'ottica di bilanciamento tra contrapposti interessi, sia i caratteri oggettivi del reato per cui si procede, sia le condizioni soggettive degli imputati, escludendo che, in certe ipotesi, le esigenze di economia processuale prevalgano su quella di un vaglio completo del fondamento dell'accusa. Inoltre, appare inconferente il raffronto sia con il patteggiamento "infrabiennale" (cui le preclusioni censurate non sono estese), essendo diverso, nei due casi, il livello della pena concordata, sia con il giudizio abbreviato, che è istituto nettamente differenziato sul piano delle connotazioni astratte e degli effetti pratici. - V, conforme, sulle preclusioni di ordine soggettivo, l'ordinanza n. 421/2004, citata. - V., citato, il precedente specifico di cui alla sentenza n. 219/2004. - Sulla discrezionalità legislativa v., citate, sentenza n. 272/1997, ordinanze n. 481/1991 e n. 436/1987. - Sull'inconferenza del raffronto con il giudizio abbreviato v., citata, sentenza n. 135/1995.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 444, comma 1
  • legge-Art. 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 421/2004Depositata il 23/12/2004

PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - INAPPLICABILITÀ DELL?ISTITUTO AL RECIDIVO REITERATO, PER PENA DETENTIVA SUPERIORE A DUE ANNI, SOLI O CONGIUNTI A PENA PECUNIARIA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

E? manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui preclude ai recidivi reiterati ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. di accedere all'istituto del patteggiamento qualora la pena detentiva sia superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, in quanto è coerente con le finalità perseguite in via generale dall'ordinamento penale che il legislatore, nell'ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento ? compiendo con la legge n. 134 del 2003 una scelta ritenuta dalla sent. n. 219 del 2004 certamente rientrante nella sfera di discrezionalità del legislatore e non esercitata in maniera manifestamente irragionevole -, abbia previsto specifiche esclusioni soggettive nei confronti di coloro che, da un lato, hanno dimostrato un rilevante grado di capacità a delinquere e, dall'altro, sono imputati di reati che ? ove si tenga conto della determinazione della pena in concreto e della speciale diminuente di un terzo per effetto del patteggiamento - rivestono non trascurabile gravità, tanto da comportare l'applicazione di una pena detentiva superiore a due e sino a cinque anni. La condizione del soggetto recidivo, in generale, è infatti posta normalmente dal legislatore a base di un trattamento differenziato, e meno favorevole, rispetto alla posizione del soggetto incensurato, costituendo in particolare la recidiva reiterata, considerata sintomatica di una pericolosità soggettiva più intensa rispetto alle altre forme di recidiva, elemento impeditivo dell'applicazione di numerosi istituti. - Sull?ampliamento dell?ambito di operatività del patteggiamento, cfr. sentenza n. 219/2004. - Tra le ?condizioni personali e sociali» richiamate dall'art. 3 Cost. per escludere che possano costituire il presupposto di eventuali trattamenti discriminatori, non rientrano quelle che, come la recidiva, derivano da una condotta illegale o addirittura criminosa: sentenze nn. 100/1971 e 5/1977. - Con riferimento al divieto, posto solo nei confronti dei recidivi reiterati, di accedere a determinati benefici di natura sostanziale è esente da profili di irragionevolezza o di incoerenza la disciplina che esclude tali soggetti dalla concessione della sospensione condizionale della pena: sentenze nn. 133/1980 e 361/1991, ordinanza n. 393/1993.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 444, comma 1
  • legge-Art. 1, comma 1

Pronuncia 318/2003Depositata il 28/10/2003

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Applicazione della pena su richiesta - Mancata previsione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in relazione agli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede nel procedimento davanti al giudice di pace l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta. Le ordinanze di rimessione, infatti, difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza delle questioni, non risultando, per questo, sufficiente il mero rinvio alla eccezione sollevata dalla parte. ? In tema di carenza di motivazione delle ordinanze di rimessione, citate, in termini, le ordinanze n. 231 e n. 133/2003, n. 461/2002. ? Sull'obbligo del giudice rimettente di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ricordate le ordinanze n. 492 e 243/2002.

Norme citate

Pronuncia 394/2002Depositata il 25/07/2002

Processo penale - Rapporto con il procedimento disciplinare - Sentenze di applicazione della pena su richiesta - Effetto di giudicato nel procedimento disciplinare - Applicabilità retroattiva, ovvero alle pronunce intervenute anteriormente alla nuova disciplina - Violazione del diritto alla difesa esplicabile nel procedimento disciplinare - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, l'articolo 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui dispone l'applicabilità degli articoli 1 e 2 della stessa legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente alla sua entrata in vigore. Infatti la componente negoziale propria dell'istituto del patteggiamento, postula certezza e stabilità del quadro normativo che fa da sfondo alla scelta compiuta dall'imputato e preclude che successive modificazioni legislative vengano ad alterare 'in pejus' effetti salienti dell'accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento. Ed effetto saliente dell'accordo era indubbiamente la garanzia (integrità del diritto di difesa in tutti i successivi giudizi civili, amministrativi e disciplinari nei quali il medesimo fatto avesse avuto rilievo) retroattivamente incisa dalla norma denunciata. - Sull'istituto del patteggiamento v. citate sentenze n. 251/1991, n. 313/1990 e n. 66/1990.

Pronuncia 364/2002Depositata il 18/07/2002

Processo penale - Azione civile - Possibilità di esercizio per le parti private - Asserita lesione del principio del giusto processo, del principio di eguaglianza e di quelli di economia e di celerità processuale - Questione sollevata in riferimento a una serie di norme di contenuto eterogeneo non rilevanti, sotto alcuni profili, per il giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono "la possibilità di azione civile delle parti private nel processo penale". Infatti il rimettente sottopone a scrutinio trentatré articoli del codice di procedura penale di contenuto eterogeneo - tra cui figurano anche disposizioni che non riguardano affatto la questione - senza che tra esse si ravvisi quella reciproca, intima connessione che sola consente di coinvolgere nello scrutinio un intero complesso normativo. - Sulla possibilità di coinvolgere nello scrutinio di costituzionalità un intero complesso normativo v., da ultimo, sentenza n. 156/2001; ordinanze nn. 81 e 286/2001 qui citate.

Pronuncia 152/2002Depositata il 03/05/2002

Infortuni e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato - Procedimento penale contro i responsabili civili concluso con sentenza di patteggiamento - Azione di regresso da parte dell?inail - Non assimilabilità della sentenza di patteggiamento alle sentenze di non doversi procedere - Esercizio nel termine di decadenza e non in quello (breve) di prescrizione (stabilito in caso di sentenza penale di condanna) - Prospettato contrasto con il diritto alla difesa in giudizio e con il principio di pari trattamento di situazioni consimili - Motivazione perplessa della questione - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto l'azione di regresso dell'INAIL contro i responsabili civili di un infortunio sul lavoro sarebbe soggetta a termine triennale di decadenza in mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, ed invece a termine triennale di prescrizione in presenza del menzionato accertamento. Infatti il rimettente muove da una premessa interpretativa (equiparazione della sentenza di patteggiamento alle sentenze di non doversi procedere) che mostra di non condividere, e pur palesando chiaramente quale sia l'interpretazione della norma censurata che reputa maggiormente conforme al dettato costituzionale, si risolve, nonostante ciò, a proporre le questioni, sì da utilizzare il giudizio di costituzionalità allo scopo di ottenere un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile e, dunque, per un fine estraneo a detto giudizio. - V., sulla inammissibilità di questione prospettata per finalità di mera interpretazione, citata ordinanza n. 351/2001.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 444
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 112, comma 5

Pronuncia 574/2000Depositata il 21/12/2000

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Emissione della sentenza senza che vi sia stato un giudizio di colpevolezza dell'imputato - Lamentato contrasto con la direttiva della legge delega escludente l'introduzione di un nuovo genere di sentenza (non di condanna, né di proscioglimento), con i principi della liberta' personale, della personalita' della responsabilita' penale, della presunzione di non colpevolezza, della funzione rieducativa della pena, nonché con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza e di obbligatorieta' dell'azione penale - Attinenza della norma censurata al giudizio di cognizione e non alla fase dell'esecuzione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti senza che vi sia un giudizio di colpevolezza, sollevata, nel corso di un giudizio di esecuzione, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 76 e 112 della Costituzione per il lamentato contrasto con la direttiva di legge delega escludente l'introduzione di un nuovo genere di sentenza (non di condanna, ne' di proscioglimento), con i principi della liberta' personale, della personalita' della responsabilita' penale, della presunzione di non colpevolezza, della funzione rieducativa della pena, nonche' con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza e di obbligatorieta' dell'azione penale, atteso che nella fase dell'esecuzione sono prive di rilevanza le questioni aventi a oggetto norme che - quale appunto quella censurata - attengono al giudizio di cognizione. - Sulla irrilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale aventi a oggetto norme che attengono al giudizio di cognizione, sentenze nn. 208/1987 e 18/1978, ordinanze nn. 14/2000, 143/1999 e 437/1997. A.G.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 444, comma 2

Pronuncia 413/2000Depositata il 31/07/2000

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Imputato di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno - Pena detentiva massima da applicare - Irragionevolezza della disciplina - Manifesta infondatezza della questione.

Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione - della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 444, comma primo, del codice di procedura penale <<nella parte in cui non prevede che (ai fini del c.d. patteggiamento) il tetto della pena detentiva da applicare all'imputato di eta' superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno sia di anni due e mesi sei di reclusione (anziche' di anni due)>>, in corrispondenza alla entita' della pena detentiva massima suscettibile di essere sospesa, condizionalmente, nei confronti della stessa categoria di imputati ai sensi dell'articolo 163 codice penale. Dai parametri costituzionali invocati non e', infatti, desumibile alcun principio costituzionale da cui possa ricavarsi la necessita' di una coincidenza dei presupposti di applicazione dei due comparati istituti quanto ad entita' massima delle pene irrogabili. E, viceversa, proprio la diversita' - per origine, 'ratio' e disciplina - degli istituti medesimi non consente di ritenere manifestamente irragionevole la differente scelta operata dal legislatore quanto all'entita' massima della pena rispettivamente applicabile e suscettibile di essere sospesa, anche nel caso dell'imputato maggiorenne ma di eta' inferiore a ventuno anni. Ne' possono essere, infine, utilmente richiamati i principi costituzionali di rieducativita' della pena e di protezione della gioventu', al fine di invocare una speciale disciplina dei presupposti del patteggiamento per i giovani maggiorenni infraventunenni, rispondendo la speciale disciplina dettata nei confronti di costoro in tema di sospensione condizionale della pena non gia' ad una necessita' costituzionale, bensi' ad una discrezionale scelta del legislatore, non estensibile necessariamente, per le ragioni ora dette, al patteggiamento: tenuto anche conto che tale ultimo istituto non e' applicabile ai minori, per scelta legislativa giudicata non irragionevole da questa Corte con sentenze n. 135 del 1995 e n. 272 del 2000. - Sentenza n. 400/1997 sulla diversita' degli istituti del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 444, comma 1

Pronuncia 106/2000Depositata il 18/04/2000

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Pretesa accessorietà della sanzione a sentenza declaratoria di responsabilita' penale e conseguente incompatibilita' con l'applicazione della pena su richiesta - Erroneità di tale assunto - Collegamento della sanzione all'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico - Manifesta infondatezza della questione.

Manifesta infondatezza, in quanto identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente sulla base di eguali considerazioni, e' stata dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 218, commi primo, secondo e quinto dello stesso decreto legislativo, 133 del codice penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, denunziati, in riferimento agli artt. 101, 112 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che imporrebbero al giudice l'applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa accessoria, anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti. - V. ordinanze nn. 264/1999 e 25/1999.

Norme citate

  • codice penale-Art. 133
  • codice di procedura penale-Art. 445
  • codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 222
  • codice di procedura penale-Art. 444
  • codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 218, comma 1
  • codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 218, comma 5
  • codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 218, comma 2

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.