Articolo 328 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione del giudice 'a quo', non indica quale magistrato debba svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare per i procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.. La norma impugnata non legittima affatto una ricostruzione del sistema che consenta di scindere sul piano interpretativo i criteri di attribuzione della competenza nel caso di procedimenti riguardanti i delitti indicati nel citato art. 51, comma 3-bis a seconda che il giudice per le indagini preliminari debba essere individuato in rapporto ai provvedimenti che lo stesso e' chiamato ad adottare nel corso della fase delle indagini preliminari ovvero in quella della udienza preliminare, dal momento che soltanto da una espressa previsione in tal senso - che nella specie difetta - potrebbe scaturire una differente distribuzione della competenza per il medesimo organo in dipendenza delle funzioni ontologicamente diverse che l'ordinamento gli attribuisce nelle indagini e nella udienza preliminare. Non sussistendo per l'udienza preliminare alcun dato normativo sulla cui base configurare elementi di "specificita'" che si proiettino sui criteri di competenza per territorio, se ne puo' agevolmente dedurre che la competenza a celebrare l'udienza preliminare non potra' che essere riconosciuta in capo al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. - V. mass. B. red.: G. Conti