Articolo 584 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 230/1992Depositata il 25/05/1992
Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che la norma impugnata, in quanto delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria e avente rilievo solo nella fase di gravame, non rientra fra quelle da applicarsi dal giudice a quo (G.I.P.) che ha gia' pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio. - Nello stesso senso, su analoghi presupposti, sui giudizi relativi alla medesima questione: O. nn. 398/1991 e 102/1992
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 584
Parametri costituzionali
Pronuncia 102/1992Depositata il 09/03/1992
Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che la norma impugnata, in quanto delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria e avente rilievo solo nella fase di gravame, non rientra fra quelle da applicarsi dal giudice 'a quo' che ha gia' pronunciato sentenza, definendo il primo grado di giudizio. - Nello stesso senso, su analoghi presupposti: O. n. 398/1991.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 584
Parametri costituzionali
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