Articolo 633 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 121/1995Depositata il 13/04/1995
Non contrasta con l'art. 3 Cost. la disciplina posta dagli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen., che, secondo l'assunto del giudice 'a quo', conferirebbe alla corte di appello, da un lato, il potere di sindacare, nel giudizio di revisione, anche le pronunce adottate dalla Corte di cassazione e, dall'altro, di delibare le richieste di revisione relative a condanne pronunciate dalle corti di assise, poiche', per quanto attiene alla prima delle dedotte questioni, e' agevole avvedersi di come l'oggetto del giudizio di revisione sia necessariamente rappresentato da un provvedimento di condanna (art. 629 c.p.p.), sicche', non potendo in nessun caso una simile pronuncia essere adottata in sede di legittimita', deve ritenersi impropria la premessa stessa da cui trae origine la censura; mentre, relativamente al secondo aspetto, va osservato che la scelta del legislatore delegante di devolvere alla corte di appello il giudizio di revisione, anche se relativo a condanne pronunciate per reati di competenza della corte di assise, non presenta, in se', alcun aspetto di contrasto con il principio di uguaglianza, neanche sotto il profilo della irragionevolezza, limitandosi il giudice 'a quo' a contestare l'opportunita' di sottrarre l'impugnazione straordinaria all'organo che il sistema individua come quello "naturalmente" deputato a pronunciarsi sul merito in sede di cognizione, e cosi' finendo per riproporre, sotto un mutato profilo, questione identica a quella che la Corte costituzionale ha gia' affrontato e disatteso con precedente decisione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen.). - V. O. n. 375/1991. red.: G. Conti
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 633
- codice di procedura penale-Art. 636
- codice di procedura penale-Art. 639
Parametri costituzionali
Pronuncia 375/1991Depositata il 23/07/1991
Il principio del giudice naturale precostituito per legge non puo' ritenersi violato quando, come nella ipotesi oggetto del presente giudizio, l'organo giudicante venga istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gia' in vista di singole controversie, sicche' la devoluzione alla Corte di appello del giudizio di revisione non vulnera in alcun modo l'art. 25 della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., degli artt. 633, 636 e 639 Cost.)
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 633
- codice di procedura penale-Art. 636
- codice di procedura penale-Art. 639
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.