Articolo 430 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 95/1996Depositata il 03/04/1996
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 430 C.p.p. - nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni rese da testimoni davanti al pubblico ministero, nella fase dell'attivita' integrativa di indagine compiuta dopo l'udienza preliminare, possano essere utilizzate per le contestazioni ai sensi dell'art. 500 C.p.p. - in quanto, posto che, secondo le disposizioni del primo comma dell'art. 500 cit., requisito essenziale, affinche' i verbali dell'attivita' integrativa di cui alla norma censurata siano poi utilizzabili ai fini delle contestazioni, e' che essi siano contenuti nel fascicolo del P.M. perche' le altre parti possano prenderne visione, una volta inseriti in quel fascicolo ai sensi dell'art. 433, terzo comma, C.p.p., nessuna norma autorizza a distinguere il regime di utilizzabilita' di detti atti da quello previsto in via generale, dall'art. 500 C.p.p., per tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 430
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.