Articolo 684 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 364/1997Depositata il 28/11/1997
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70, sesto comma, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nel testo sostituito con l'art. 22 l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, il quale abbia provveduto sulla domanda di rinvio immediato dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 684, comma 2, cod. proc. pen., non possa comporre il collegio del tribunale di sorveglianza chiamato ad adottare le determinazioni definitive sul caso, ai sensi dell'art. 147, comma 1, cod. pen., in quanto - posto che il legislatore ha corrisposto all'esigenza cautelare prevedendo che, in attesa del giudizio di merito sul rinvio dell'esecuzione, possa essere adottato un provvedimento che ha effetto sino alla decisione del tribunale, essenzialmente basato sul grave pregiudizio che arrecherebbe al condannato la immediata esecuzione della pena o la protrazione dello stato di detenzione (art. 684, comma 2, cit.); e che si tratta di una valutazione che implica la ricognizione dell'esistenza dei presupposti previsti dal legislatore per il rinvio, ma che rimane incentrata sulla necessita' di immediatezza di un provvedimento idoneo ad evitare che risulti irreparabilmente pregiudicata, nell'attesa del relativo giudizio, la efficacia in concreto della decisione di merito che potra' essere adottata e la finalita' stessa del rinvio dell'esecuzione - la natura del provvedimento ed i limiti della delibazione che esso comporta, ristretti alla esistenza estrinseca dei presupposti per la richiesta di rinvio ed alla valutazione della immediata gravita' del danno, consentono di ritenere che esso non implichi quella anticipazione del giudizio di merito che, incidendo sulla imparzialita' del giudice, e' idonea a determinare la incompatibilita' a garanzia del giusto processo. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 684, comma 2
- legge-Art. 22
- legge-Art. 70, comma 6
- codice penale-Art. 147, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 274/1990Depositata il 31/05/1990
In conseguenza della decisione adottata (dichiarazione di illegittimita' costituzionale parziale) nei confronti dell'art. 589, comma terzo, nel testo originario del cod. proc. pen. del 1930 (v. massima B), va dichiarato costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, l'art. 684, comma primo, del codice di procedura penale del 1988 nella parte in cui attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 1, del codice penale.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 684, comma 1
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.