Pronuncia 364/1997
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1996 dal tribunale di sorveglianza di Bari sull'istanza proposta da Ignazio Passantino, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) - nel testo sostituito con l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Cesare Mirabelli
Data deposito: Fri Nov 28 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 364/97. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - FUNZIONI E PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA CHE ABBIA PROVVEDUTO IN VIA PROVVISORIA SULLA DOMANDA DI RINVIO IMMEDIATO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA AI SENSI DELL'ART. 684, CO. 2, COD. PROC. PEN. - INCOMPATIBILITA' A FAR PARTE DEL COLLEGIO CHIAMATO A PROVVEDERE IN VIA DEFINITIVA SUL DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE COSTITUZIONALE NELLA SENT. N. 432/1995 - NON FONDATEZZA.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 684, comma 2
- legge-Art. 22
- legge-Art. 70, comma 6
- codice penale-Art. 147, comma 1