Articolo 147 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 279/2013Depositata il 22/11/2013
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 cod. pen. - «nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità» - impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 della CEDU, con specifico riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 8 gennaio 2013, Torreggiani contro Italia. È da riconoscere la sussistenza effettiva del vulnus denunciato dai rimettenti e della necessità che l'ordinamento si doti di un rimedio idoneo a garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario del detenuto che sia costretto a vivere in condizioni contrarie al senso di umanità. Tuttavia, le questioni risultano inammissibili per la pluralità di soluzioni normative che potrebbero essere adottate; pluralità che fa escludere l'asserito carattere "a rime obbligate" del richiesto intervento additivo sull'art. 147 cod. pen. D'altra parte, potrebbe essere necessaria la definizione di criteri in base ai quali individuare il detenuto o i detenuti nei cui confronti il rinvio può essere disposto, in modo da tenere anche conto delle esigenze di "difesa sociale", richiamate nelle ordinanze di rimessione. Ne consegue che, da vari punti di vista, risulta la pluralità di possibili configurazioni dello strumento normativo occorrente per impedire che si protragga un trattamento detentivo contrario al senso di umanità, in violazione degli artt. 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione quest'ultimo all'art. 3 della CEDU, e a fronte di tale pluralità, il «rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario» comporta una dichiarazione di inammissibilità delle questioni. Va, tuttavia, sottolineato «come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia». - Sulla inammissibilità - dovuta al rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario - delle questioni di legittimità costituzionale che evidenzino problemi rispetto ai quali non si profilino conclusioni costituzionalmente obbligate: sentenza n. 23 del 2013. - Per un monito al legislatore - analogo a quello contenuto nella parte conclusiva della sentenza di cui alla massima - relativo alla anomalia insita nella correlazione tra la disciplina della sospensione della prescrizione estintiva dei reati (art. 159, primo comma, cod. pen.) e quella della sospensione del processo per incapacità dell'imputato (artt. 71 e 72 cod. proc. pen.): sentenza n. 23 del 2013.
Norme citate
- codice penale-Art. 147
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 27
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 3
Pronuncia 336/1999Depositata il 20/07/1999
Manifesta infondatezza della questione, poiche' - posto che l'istituto del differimento della esecuzione della pena in pendenza della domanda di grazia ha il suo fondamento nella giusta preoccupazione del legislatore che, nelle more dell'istruttoria della pratica di grazia, il condannato possa essere sottoposto alla esecuzione della pena prima che la sua istanza venga esaminata e decisa; e considerato che la previsione secondo la quale il differimento non puo' superare complessivamente sei mesi e' stata dettata dalla esigenza di impedire un differimento della esecuzione per tempo indeterminato - risulta priva di qualsiasi rilievo costituzionale la circostanza, prospettata dal giudice 'a quo', che il sistema delineato non terrebbe conto del diverso trattamento che di riflesso verrebbe ad essere riservato ai condannati i quali maturino, in tempi diversi, il proposito di avanzare domanda di grazia, essendo tale profilo, di mero fatto, naturale ed ineludibile conseguenza di qualsiasi istituto che configuri l'esercizio di determinate facolta' entro un dato termine.
Norme citate
- codice penale-Art. 147, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 364/1997Depositata il 28/11/1997
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70, sesto comma, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nel testo sostituito con l'art. 22 l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, il quale abbia provveduto sulla domanda di rinvio immediato dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 684, comma 2, cod. proc. pen., non possa comporre il collegio del tribunale di sorveglianza chiamato ad adottare le determinazioni definitive sul caso, ai sensi dell'art. 147, comma 1, cod. pen., in quanto - posto che il legislatore ha corrisposto all'esigenza cautelare prevedendo che, in attesa del giudizio di merito sul rinvio dell'esecuzione, possa essere adottato un provvedimento che ha effetto sino alla decisione del tribunale, essenzialmente basato sul grave pregiudizio che arrecherebbe al condannato la immediata esecuzione della pena o la protrazione dello stato di detenzione (art. 684, comma 2, cit.); e che si tratta di una valutazione che implica la ricognizione dell'esistenza dei presupposti previsti dal legislatore per il rinvio, ma che rimane incentrata sulla necessita' di immediatezza di un provvedimento idoneo ad evitare che risulti irreparabilmente pregiudicata, nell'attesa del relativo giudizio, la efficacia in concreto della decisione di merito che potra' essere adottata e la finalita' stessa del rinvio dell'esecuzione - la natura del provvedimento ed i limiti della delibazione che esso comporta, ristretti alla esistenza estrinseca dei presupposti per la richiesta di rinvio ed alla valutazione della immediata gravita' del danno, consentono di ritenere che esso non implichi quella anticipazione del giudizio di merito che, incidendo sulla imparzialita' del giudice, e' idonea a determinare la incompatibilita' a garanzia del giusto processo. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 684, comma 2
- legge-Art. 22
- legge-Art. 70, comma 6
- codice penale-Art. 147, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 308/1994Depositata il 15/07/1994
Estendere, come richiesto dal giudice 'a quo', il regime previsto per i detenuti in espiazione di pena affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, per i quali e' stato stabilito il divieto di custodia cautelare in carcere e il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena, anche in favore di coloro che, affetti da AIDS, sono sottoposti alla misura di sicurezza detentiva (nella fattispecie in casa di lavoro), per i quali non e' prevista la sospensione della misura di sicurezza stessa, non rientra tra i poteri della Corte, appartenendo alla sfera della discrezionalita' legislativa la scelta tra una pluralita' di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, anche tenuto conto della eterogeneita' dei presupposti e delle finalita' che sostengono da un lato l'istituto del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena e dall'altro la disciplina prevista per gli internati. Infatti alla base del primo istituto, come gia' ritenuto dalla Corte, vi e' l'esigenza di ovviare alla eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica nel contesto delle carceri, dovuta a due fenomeni di concentrazione fra loro interagenti, quali sono l'alto numero di detenuti all'interno degli istituti e la massiccia presenza fra questi di soggetti a rischio, di guisa che tale disciplina, che assume connotati sostanziali di 'ius singulare', e' inidonea a fungere da adeguato termine di raffronto per omologare ad essa situazioni che non presentino gli identici presupposti di fatto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27 Cost., degli artt. 212, 147 e 146 cod. pen.) - S. n. 70/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Norme citate
- codice penale-Art. 146
- codice penale-Art. 212
- codice penale-Art. 147
Parametri costituzionali
Pronuncia 406/1987Depositata il 19/11/1987
L'omessa precisazione in ordine al petitum perseguito con l'ordinanza di rimessione comporta l'inammissibilita` della sollevata questione di legittimita` costituzionale. (Manifesta inammissibilita` della questione sollevata in riferimento agli artt. 25, comma secondo e 27, comma terzo, Cost. relativa al combinato disposto degli artt. 26, lett. c), d.P.R. 14 luglio 1965 n. 963, e 147, comma primo, n. 1, e comma secondo, cod. pen., in quanto non consente, in sede di esecuzione, il differimento della pena accessoria costituita dalla sospensione del permesso di pesca. Nella specie, il giudice a quo prospettava varie soluzioni allo scopo di far fronte alla dedotta illegittimita` costituzionale e demandava "alla Corte o al Perlamento di colmare, nei modi ritenuti piu` opportuni, l'accennata lacuna normativa").
Norme citate
- codice penale-Art. 147, comma 2
- codice penale-Art. 147, comma 1
- legge-Art. 26 LETT.C
Parametri costituzionali
Pronuncia 114/1979Depositata il 06/08/1979
La sospensione dell'esecuzione della pena gia' iniziata disposta dal Ministro di grazia e giustizia si sostanzia nell'investitura dell'autorita' amministrativa di un potere discrezionale ed insindacabile che si riflette sulla liberta' personale per la quale l'art. 13, comma secondo, Cost. esige l'atto dell'autorita' giudiziaria, nonche' sull'attribuzione esclusiva della potesta' punitiva dello Stato all'autorita' giudiziaria. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 589, comma quinto, c.p.p., nella parte in cui, nel caso previsto dall'art. 147, comma primo, n. 2 c.p., attribuisce al Ministro della giustizia il potere di sospendere l'esecuzione della pena quando l'ordine di carcerazione sia gia' stato eseguito. (La Corte ha precisato che il rinvio dell'esecuzione della pena resta affidato anche ad espiazione iniziata agli organi giudiziari competenti per il caso in cui l'ordine di carcerazione non sia stato ancora eseguito a norma dell'art. 589, comma terzo, c.p.p. e che avverso il rifiuto o la revoca del provvedimento di sospensione l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione ex art. 628, comma secondo, c.p.p. e contro l'ordinanza con cui il giudice decide l'incidente, ricorso per cassazione, ex art. 631, comma secondo, c.p.p.). - S. nn. 110/1974, 204/1974.
Norme citate
- codice penale-Art. 147, comma 1
- codice di procedura penale 1930-Art. 589, comma 5
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.