Articolo 453 - CODICE PENALE
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(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:
1° chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
((La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.)).
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