Indice1233-bis456789101112131415161718192020-bis21222324252627282930313232-bis32-ter32-quater32-quinquies333435353637383940414243444546474849505152535455565757-bis5858-bis59606161-bis6262-bis6364656667686969-bis707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131-bis132133133-bis133-ter134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161-bis162162-bis162-ter163164165166167168168-bis168-ter168-quater169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211211-bis212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240240-bis241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270270-bis270-bis270-ter270-quater270-quater270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-sexies270-septies271272273274275276277278279280280-bis280-ter281282283284285286287288289289-bis289-ter290290-bis291292292-bis293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314314-bis315316316-bis316-ter317317-bis318319319-bis319-ter319-quater320321322322-bis322-ter322-ter322-quater323323-bis323-ter324325326327328329330331332333334335335-bis336337337-bis338339339-bis340341341-bis342343343-bis344345346346-bis347348349350351352353353-bis354355356357358359360361362363364365366367368369370371371-bis371-ter372373374374-bis375376377377-bis378379379-bis380381382383383-bis384384-bis384-ter385386387387-bis388388-bis388-ter389390391391-bis391-ter392393393-bis394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414414-bis415415-bis416416-bis416-bis416-ter417418419420421421-bis422423423-bis423-ter423-quater424425426427428429430431432433433-bis434434-bis435436437438439440441442443444445446447448449450451452452-bis452-ter452-quater452-quinquies452-sexies452-septies452-octies452-novies452-decies452-undecies452-duodecies452-terdecies452-quaterdecies453454455456457458459460461462463464465466466-bis467468469470471472473474474-bis474-ter474-quater475476477478479480481482483484485486487488489490491491-bis492493493-bis493-ter493-quater494495495-bis495-ter496497497-bis497-ter498499500501501-bis502503504505506507508509510511512512-bis513513-bis514515516517517-bis517-ter517-quater517-quinquies518518-bis518-ter518-quater518-quinquies518-sexies518-septies518-octies518-novies518-decies518-undecies518-duodecies518-terdecies518-quaterdecies518-quinquiesdecies518-sexiesdecies518-septiesdecies518-duodevicies518-undevicies519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544544-bis544-ter544-quater544-quinquies544-sexies545546547548549550551552553554555556557558558-bis559560561562563564565566567568569570570-bis570-ter571572573574574-bis574-ter575576577578579580581582583583-bis583-ter583-quater583-quinquies584585586586-bis587588589589-bis589-ter590590-bis590-ter590-quater590-quinquies590-sexies591592593593-bis593-ter594595596596-bis597598599600600-bis600-ter600-quater600-quater600-quinquies600-sexies600-septies600-septies600-septies600-octies601601-bis602602-bis602-ter602-quater603603-bis603-bis603-bis603-ter604604-bis604-ter605606607608609609-bis609-ter609-quater609-quinquies609-sexies609-septies609-octies609-nonies609-decies609-undecies609-duodecies610611612612-bis612-ter613613-bis613-ter614615615-bis615-ter615-quater615-quinquies616617617-bis617-ter617-quater617-quinquies617-sexies617-septies618619620621622623623-bis623-ter623-quater624624-bis625625-bis626627628629630631632633633-bis634634-bis635635-bis635-ter635-quater635-quater635-quinquies636637638639639-bis639-ter640640-bis640-ter640-quater640-quinquies641642643644644-bis644-ter645646647648648-bis648-ter648-ter648-quater649649-bis650651652653654655656657658659660661662663663-bis664665666667668669669-bis670671672673674675676677678678-bis679679-bis680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707707-bis708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727727-bis728729730731732733733-bis734734-bis

Articolo 343 - CODICE PENALE

. (Oltraggio a un magistrato in udienza) Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza e' punito con la reclusione ((da sei mesi a tre anni)). La pena e' della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con violenza o minaccia. (6)
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 5 massime

Pronuncia 380/1999Depositata il 07/10/1999

SENT. 380/99 A. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OLTRAGGIO A MAGISTRATO IN UDIENZA - OFFESE ARRECATE DAL DIFENSORE AL PUBBLICO MINISTERO NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - DIFFERENZA RISPETTO ALLE SANZIONI IRROGABILI PER L'IPOTESI INVERSA (OFFESE DEL PUBBLICO MINISTERO AL DIFENSORE), RICADENTE SOTTO IL MENO GRAVE DELITTO DI INGIURIA (ART. 594 COD. PEN.) - RITENUTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PARTI IN CONDIZIONI DI PARITA' NEL PROCESSO PENALE - GIUSTIFICAZIONE DELLA PERDURANTE SPECIFICA TUTELA PENALE DEL PRESTIGIO E DELL'ONORE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA, TUTELA ESTENSIBILE AL PUBBLICO MINISTERO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 343 cod. pen., nella parte in cui prevede che le offese arrecate nel corso del dibattimento dal difensore al pubblico ministero integrino il reato di oltraggio a un magistrato in udienza, mentre le offese arrecate nelle medesime circostanze dal pubblico ministero al difensore configurano il meno grave delitto di ingiuria. La scelta del legislatore di rispondere - in conformita' ad una remota tradizione, comune a paesi di antica e consolidata democrazia - all'esigenza di assicurare una specifica protezione del prestigio degli organi di giustizia nel momento formale e solenne della celebrazione del processo, configurando come apposita figura di reato l'oltraggio a un magistrato in udienza e comprendendo in essa il pubblico ministero, non contrasta con il principio di eguaglianza ne' con il principio di partecipazione del pubblico ministero e del difensore nel processo penale "su basi di parita'", giacche', per un verso, non e' arbitrario o irragionevole avere esteso la protezione della dignita' della funzione giurisdizionale anche all'attivita' del pubblico ministero in udienza, e, per l'altro verso, la parita' delle parti, pubblica e privata, che e' inerente al processo, non implica necessariamente l'identica qualificazione giuridica di esse, ne' impone l'eguaglianza del loro stato e della loro condizione, al di la' della "parita' delle armi" che e' propria del processo. - Cfr. S. n. 313/1995.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 380/1999Depositata il 07/10/1999

SENT. 380/99 B. REATI E PENE - DELITTI CONTRO L'ONORE - OFFESE IN SCRITTI E DISCORSI PRONUNZIATI DINANZI ALLE AUTORITA' GIUDIZIARIE DALLE PARTI O DAI LORO PATROCINATORI - NON PUNIBILITA' - RITENUTA RIFERIBILITA' AI SOLI DELITTI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE (E NON ANCHE A QUELLO DI OLTRAGGIO A MAGISTRATO IN UDIENZA) E, IN ISPECIE, INESTENSIBILITA' ALL'IPOTESI DI OFFESE AL PUBBLICO MINISTERO, CONTENUTE IN INTERVENTI DEL DIFENSORE - CONSEGUENTE ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI IN GIUDIZIO, PER LA LIMITATA GARANZIA DELLA LIBERTA' D'ESPRESSIONE, ASSICURATA AL PUBBLICO MINISTERO E NON AL DIFENSORE O SOLTANTO NEI CONFRONTI DI ALCUNI SOGGETTI, CON RIDUZIONE INOLTRE DEL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA, ALLA LUCE DI ELEMENTI OGGETTIVI E TELEOLOGICI, COMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE - POSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 598 cod. pen., denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consentirebbe l'estensione, secondo l'interpretazione prevalente, della non punibilita' delle offese contenute negli scritti e nei discorsi delle parti o dei loro patrocinatori nel processo, anche alle offese, integranti il delitto di oltraggio a un magistrato in udienza, arrecate dal difensore al pubblico ministero nel corso della discussione in un processo penale. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente - che valorizza la collocazione dell'esimente, inserita nel contesto dei delitti contro l'onore, e trae argomento dalla intenzione del legislatore -, e' possibile dare dell'art. 598 cod. pen. una interpretazione estensiva, conforme ai principi costituzionali, sia perche' le offese contenute in discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori dinanzi all'autorita' giudiziaria e concernenti l'oggetto della causa non differiscono, quanto alla condotta, a seconda che il destinatario delle espressioni offensive sia una parte privata o il pubblico ministero, sia, soprattutto, perche' la finalita' di salvaguardia della liberta' di discussione delle parti, perseguita dal legislatore con la previsione dell'esimente, non potrebbe essere efficacemente realizzata se la sua portata fosse circoscritta in relazione ai soggetti destinatari delle offese e se si garantisse, incoerentemente, l'assoluta liberta' di espressione ad una sola delle parti in giudizio, consentendosi soltanto al pubblico ministero, e non anche al difensore, di avvalersi della "immunita' giudiziaria".

Pronuncia 443/1995Depositata il 18/10/1995

ORD. 443/95. PENA - OLTRAGGIO A MAGISTRATO IN UDIENZA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURE - PREVISIONE DI UNA PENA EDITTALE MINIMA DI UN ANNO DI RECLUSIONE - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA' - LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA', NONCHE' DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Manifesta infondatezza della questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 313 del 1995. red.: S. Petitti

Norme citate

  • codice penale-Art. 343

Pronuncia 313/1995Depositata il 12/07/1995

SENT. 313/95 B. OLTRAGGIO O VIOLENZA, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITA' - OLTRAGGIO A UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - OLTRAGGIO A UN MAGISTRATO IN UDIENZA - ASSERITA INADEGUATEZZA IN ECCESSO DEL MINIMO EDITTALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI EGUAGLIANZA, E CONSEGUENTEMENTE DI RIEDUCATIVITA' DELLA PENA - ETEROGENEITA' DELL'OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE RISPETTO ALLE DUE IPOTESI DELITTUOSE 'DE QUIBUS' - CARATTERI DIFFERENZIALI - CONSEGUENTE NON UTILIZZABILITA' DEI PRINCIPI AFFERMATI NELLA SENT. N. 341 DEL 1994 E NON TRASFERIBILITA' DEL RELATIVO 'DECISUM' - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

La struttura delle norme che prevedono l'oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario e l'oltraggio a un magistrato in udienza, che si distinguono non poco dalla figura dell'oltraggio a pubblico ufficiale, e le connotazioni fortemente storicizzate che caratterizzano quest'ultima ipotesi delittuosa, impediscono una qualsiasi estensione dei principi enunciati nella sentenza n. 341 del 1994, ed a maggior ragione un automatico trasferimento di quel 'decisum' alle ipotesi previste dagli artt. 342 e 343 c.p.. Nel primo caso e' infatti la specifica qualita' dell'organo e delle attribuzioni espresse che rappresenta la connotazione tipizzante e dunque il valore da tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e del prestigio, per i riverberi negativi che l'offesa puo' determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il corpo o collegio e' chiamato ad esercitare; nel secondo caso, il primario risalto che nell'ordinamento assume la natura delle funzioni che il magistrato svolge in udienza ancor piu' renderebbe impropria qualsiasi assimilazione alla figura di "genere" rappresentata dall'oltraggio a qualsiasi pubblico ufficiale. Il rilievo, contenuto nella sent. n. 341 del 1994, che in altri paesi di democrazia matura l'oltraggio a pubblico ufficiale sia punito meno severamente o risulti addirittura ignorato, non puo' ovviamente valere per l'oltraggio ad un magistrato in udienza, atteso che nei paesi di antica tradizione liberale il prestigio degli organi di giustizia e' assicurato da norme assai rigorose. Del pari va esclusa la violazione del principio di rieducativita' della pena, invocato dai giudici 'a quibus' per i medesimi profili dedotti a sostegno dell'asserito contrasto con l'art. 3 Cost.. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 342 e 343 c.p.). - v. S. n. 341/1994, richiamata nel testo. red.: A. Greco

Norme citate

Pronuncia 313/1995Depositata il 12/07/1995

SENT. 313/95 D. OLTRAGGIO O VIOLENZA, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITA' - OLTRAGGIO A UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - OLTRAGGIO A UN MAGISTRATO IN UDIENZA - ASSERITA INADEGUATEZZA IN ECCESSO DEL MINIMO EDITTALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. PER I RILEVANTI COSTI PROCESSUALI E PER LA MINOR PROPENSIONE AI RITI ALTERNATIVI CHE NE CONSEGUIREBBERO - AMBITO D'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il principio del buon andamento e della imparzialita' dell'amministrazione, alla cui realizzazione l'art. 97, primo comma, Cost. vincola la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendosi riferire anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., degli artt. 342 e 343 c.p.). - Sul circoscritto ambito di applicazione del principio del buon andamento e dell'imparzialita' della p.a. agli organi dell'amministrazione della giustizia, giurisprudenza costante. V. S. nn. 18/1989 e 86/1982; S. n. 376/1993 e O. n. 275/1994. red.: A. Greco

Norme citate

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.