Articolo 670 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 153/1996Depositata il 09/05/1996
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 519/1995. red.: A.M. Marini
Norme citate
- codice penale-Art. 670, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 138/1996Depositata il 29/04/1996
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 519/1995. red.: G. Leo
Norme citate
- codice penale-Art. 670, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 519/1995Depositata il 28/12/1995
Illegittimita' costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 13, 27, terzo comma e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto non e' conforme al canone della ragionevolezza e travalica i limiti assegnati dalla Costituzione al legislatore, il ricorso non necessitato alla tutela penale in difesa di beni giuridici, quali la tranquillita' e l'ordine pubblico, che non sono posti in pericolo da manifestazioni non invasive di mera mendicita', consistenti in una semplice richiesta di aiuto. - V. sentt. nn. 51/1959 e 102/1975. red.: F. Mangano
Norme citate
- codice penale-Art. 670, comma 1
Pronuncia 519/1995Depositata il 28/12/1995
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 670, secondo comma, della Costituzione, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto la repressione penale della mendicita' che si manifesti in forme invasive, che comportino modalita' ripugnanti o vessatorie, ovvero la simulazione di deformita' o malattie, e' giustificata dall'esigenza di tutelare rilevanti beni giuridici, fra i quali anche lo spontaneo adempimento del dovere sociale di solidarieta', turbato dall'impiego di mezzi fraudolenti volti a destare l'altrui pieta'. - V. sentt. n. 51/1959 e 102/1975. red.: F. Mangano
Norme citate
- codice penale-Art. 670, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 519/1995Depositata il 28/12/1995
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 670, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per l'ipotesi criminosa del reato di mendicita' ivi prevista, la pena di un mese di arresto come minimo edittale, perche' il 'tertium comparationis' evocato con il richiamo alla sent. n. 341/1994, relativa al reato di oltraggio, riguarda condotte di evidente diversita' e quindi non comparabili con quelle della fattispecie penale in oggetto. - V. sent. n. 341/1994. red.: F. Mangano
Norme citate
- codice penale-Art. 670, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 102/1975Depositata il 07/05/1975
La repressione penale dell'accattonaggio non comprime affatto i diritti inviolabili dell'uomo e tantomeno rappresenta un'indiretta coercizione nei riguardi di quei soggetti che rifiutano di dedicarsi ad un lavoro. Al cittadino che non svolge attivita' lavorativa non puo' riconoscersi, per cio' solo, il diritto di sollecitare pubblicamente altri a provvedere al suo mantenimento. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 2 cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 670 cod. pen..
Norme citate
- codice penale-Art. 670
Parametri costituzionali
Pronuncia 102/1975Depositata il 07/05/1975
L'orientamento della giurisprudenza, che in linea generale ha escluso che, riguardo al reato di accattonaggio, lo stato di bisogno possa confondersi con lo stato di necessita', non puo' essere accolto nel suo rigido schematismo in ordine a quelle situazioni oggettive e soggettive direttamente riferibili, tanto all'art. 4 quanto all'art. 38 della Costituzione e che debbono essere tenute ragionevolmente presenti dall'interprete ai fini di una decisione non in conflitto con diritti primari incomprimibili. Sotto questo profilo ben puo' rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 54 del codice penale il fatto di colui che, fisicamente debilitato e privo di chi debba per legge provvedere ai suoi bisogni essenziali, si induca alla mendicita' per non essere stato messo in condizione di poter tempestivamente e validamente usufruire di quell'assistenza pubblica alla quale avrebbe diritto. Nel caso, il concetto di attualita' del pericolo di un danno grave alla persona, quale e' quello che puo' essere determinato da uno stato di bisogno non voluto, si profila come una costante senza soluzione fino a quando non siano rimosse le cause che vi hanno dato luogo. Solo in tali limiti, pertanto, puo' ritenersi non fondata la questione dell'art. 670 del codice penale, sollevata, in ordine agli aspetti particolari suddetti, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 670
Parametri costituzionali
Pronuncia 116/1964Depositata il 22/12/1964
La soluzione di questioni che riguardano la interpretazione e l'applicabilita' al caso concreto di una disposizione di legge ordinaria, sia pure in relazione al significato di norme costituzionali, non appartiene al campo di competenza della Corte costituzionale, la cui funzione ha per oggetto il controllo della legittimita' costituzionale delle leggi. Deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ordinanza nella quale si chieda alla Corte costituzionale di precisare "se la norma contenuta nell'art. 38, primo e quarto comma Cost. abbia natura programmatica e precettiva in relazione all'art. 670 cod. pen., e di pronunciarsi quindi "circa l'incidenza dell'art. 38 Cost. sull'art. 670 del codice penale".
Norme citate
- codice penale-Art. 670
Parametri costituzionali
Pronuncia 26/1960Depositata il 09/04/1960
Vedi: Sent. 51/1959 B.
Norme citate
- codice penale-Art. 670
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 38
- legge-Art. 26
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 9
Pronuncia 26/1960Depositata il 09/04/1960
Vedi: Ord. 24/1956 D.
Norme citate
- codice penale-Art. 670
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 136
- legge-Art. 26
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 9
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.