Pronuncia 116/1964

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 670 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Ruggieri Venera, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964. Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Nicola Jaeger.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione proposta dal Pretore di Milano con ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 nel procedimento penale a carico di Ruggieri Venera, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Nicola Jaeger

Data deposito: Tue Dec 22 1964 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 116/64. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERPRETAZIONE ED AMBITO DI APPLICABILITA' DELLA NORMA DENUNZIATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.

La soluzione di questioni che riguardano la interpretazione e l'applicabilita' al caso concreto di una disposizione di legge ordinaria, sia pure in relazione al significato di norme costituzionali, non appartiene al campo di competenza della Corte costituzionale, la cui funzione ha per oggetto il controllo della legittimita' costituzionale delle leggi. Deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ordinanza nella quale si chieda alla Corte costituzionale di precisare "se la norma contenuta nell'art. 38, primo e quarto comma Cost. abbia natura programmatica e precettiva in relazione all'art. 670 cod. pen., e di pronunciarsi quindi "circa l'incidenza dell'art. 38 Cost. sull'art. 670 del codice penale".