Pronuncia 519/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo e secondo comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse l'11 novembre 1994, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze, il 21 ottobre 1994, dal Pretore di Modena - sezione distaccata di Carpi, e il 3 febbraio 1995, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 22, 67 e 320 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 7 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, 27, terzo comma, 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena - sezione distaccata di Carpi, con l'ordinanza in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, secondo comma, del codice penale nella parte in cui prevede come pena minima un mese di arresto, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena - sezione distaccata di Carpi, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito: Thu Dec 28 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 519/95 A. REATO IN GENERE - QUESTUA E MENDICITA' - REPRESSIONE PENALE DELL'ACCATTONAGGIO - ART. 670, PRIMO COMMA, C.P. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' DEL REATO - DEDOTTA LESIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 13, 27, TERZO COMMA, E 97, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INGIUSTIFICATO RICORSO ALLA TUTELA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Illegittimita' costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 13, 27, terzo comma e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto non e' conforme al canone della ragionevolezza e travalica i limiti assegnati dalla Costituzione al legislatore, il ricorso non necessitato alla tutela penale in difesa di beni giuridici, quali la tranquillita' e l'ordine pubblico, che non sono posti in pericolo da manifestazioni non invasive di mera mendicita', consistenti in una semplice richiesta di aiuto. - V. sentt. nn. 51/1959 e 102/1975. red.: F. Mangano

SENT. 519/95 B. REATO IN GENERE - QUESTUA E MENDICITA' - REPRESSIONE PENALE DELL'ACCATTONAGGIO - ART. 670, SECONDO COMMA, C.P. - IPOTESI AGGRAVATA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' DEL REATO - DEDOTTA LESIONE DEGLI ARTT. 2, 3, PRIMO COMMA, 13, 27, TERZO COMMA, E 97, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 670, secondo comma, della Costituzione, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto la repressione penale della mendicita' che si manifesti in forme invasive, che comportino modalita' ripugnanti o vessatorie, ovvero la simulazione di deformita' o malattie, e' giustificata dall'esigenza di tutelare rilevanti beni giuridici, fra i quali anche lo spontaneo adempimento del dovere sociale di solidarieta', turbato dall'impiego di mezzi fraudolenti volti a destare l'altrui pieta'. - V. sentt. n. 51/1959 e 102/1975. red.: F. Mangano

SENT. 519/95 C. REATO IN GENERE - QUESTUA E MENDICITA' - ART. 670, SECONDO COMMA, C.P. - PENA - MINIMO EDITTALE DI UN MESE DI ARRESTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' DELLA PENA - DEDOTTA LESIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INCONGRUITA' DEL 'TERTIUM COMPARATIONIS' (SENT. N. 341/1994) - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 670, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per l'ipotesi criminosa del reato di mendicita' ivi prevista, la pena di un mese di arresto come minimo edittale, perche' il 'tertium comparationis' evocato con il richiamo alla sent. n. 341/1994, relativa al reato di oltraggio, riguarda condotte di evidente diversita' e quindi non comparabili con quelle della fattispecie penale in oggetto. - V. sent. n. 341/1994. red.: F. Mangano