Pronuncia 102/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTT - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 16 marzo 1972 dal pretore di La Spezia nel procedimento penale a carico di Morelli Mario ed altri, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972; 2) ordinanza emessa il 3 novembre 1972 dal pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Balloni Eugenio, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara: a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal pretore di La Spezia, con l'ordinanza di cui in epigrafe; b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Pietrasanta. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Leonetto Amadei

Data deposito: Wed May 07 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 102/75 A. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - COSTITUZIONE, ART. 2. - INTERPRETAZIONE - RESTRIZIONI ALLA SFERA GIURIDICA RESE NECESSARIE DALLA TUTELA DELL'ORDINE SOCIALE.

L'art. 2 Cost. eleva a regola fondamentale, per quanto attiene ai rapporti tra la collettivita' ed i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della personalita' umana e che appartengono all'uomo inteso come essere libero. Detta disposizione deve essere necessariamente ricollegata alle altre norme costituzionali per identificare, anche nei loro limiti, tali diritti inviolabili. E nel riconoscere questi diritti e i doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale, l'art. 2 non puo' escludere che a carico dei cittadini siano disposte quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale, divenendo altrimenti illusori per tutti i diritti primari e fondamentali dell'uomo, se ciascuno potesse esercitarli fuori dell'ambito della legge, della civile regolamentazione, del costume corrente, senza cioe' che siano contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza. Cfr.: sentt. n. 11 del 1956, n. 75 del 1966, n. 16 del 1968 e n. 168 del 1971.

Parametri costituzionali

SENT. 102/75 B. REATO IN GENERE - QUESTUA E MENDICITA' - COD. PEN., ART. 670 - REPRESSIONE PENALE DELL'ACCATTONAGGIO - CITTADINI CHE NON LAVORANO - PRETESO DIRITTO DI SOLLECITARE PUBBLICAMENTE ALTRI A PROVVEDERE AL LORO MANTENIMENTO - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La repressione penale dell'accattonaggio non comprime affatto i diritti inviolabili dell'uomo e tantomeno rappresenta un'indiretta coercizione nei riguardi di quei soggetti che rifiutano di dedicarsi ad un lavoro. Al cittadino che non svolge attivita' lavorativa non puo' riconoscersi, per cio' solo, il diritto di sollecitare pubblicamente altri a provvedere al suo mantenimento. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 2 cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 670 cod. pen..

Parametri costituzionali

SENT. 102/75 C. REATO IN GENERE - QUESTUA E MENDICITA' - CODICE PENALE, ART. 670 - REPRESSIONE DELL'ACCATTONAGGIO - IPOTESI PARTICOLARI - STATO DI BISOGNO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, SECONDO COMMA, E 4, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE - FATTO DI CHI, FISICAMENTE DEBILITATO E PRIVO DI SOCCORSI, E' INDOTTO ALLA MENDICITA' DALLA CARENZA DELL'ASSISTENZA PUBBLICA CUI AVREBBE DIRITTO EX ART. 38 COST. - RIENTRA NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 54 (STATO DI NECESSITA') COD. PEN..

L'orientamento della giurisprudenza, che in linea generale ha escluso che, riguardo al reato di accattonaggio, lo stato di bisogno possa confondersi con lo stato di necessita', non puo' essere accolto nel suo rigido schematismo in ordine a quelle situazioni oggettive e soggettive direttamente riferibili, tanto all'art. 4 quanto all'art. 38 della Costituzione e che debbono essere tenute ragionevolmente presenti dall'interprete ai fini di una decisione non in conflitto con diritti primari incomprimibili. Sotto questo profilo ben puo' rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 54 del codice penale il fatto di colui che, fisicamente debilitato e privo di chi debba per legge provvedere ai suoi bisogni essenziali, si induca alla mendicita' per non essere stato messo in condizione di poter tempestivamente e validamente usufruire di quell'assistenza pubblica alla quale avrebbe diritto. Nel caso, il concetto di attualita' del pericolo di un danno grave alla persona, quale e' quello che puo' essere determinato da uno stato di bisogno non voluto, si profila come una costante senza soluzione fino a quando non siano rimosse le cause che vi hanno dato luogo. Solo in tali limiti, pertanto, puo' ritenersi non fondata la questione dell'art. 670 del codice penale, sollevata, in ordine agli aspetti particolari suddetti, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione.