Articolo 70 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 232/1990Depositata il 08/05/1990
Qualora alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale sia stato gia' compiuto dal pubblico ministero (come nel caso di specie) un atto di istruzione, quale la perizia psichiatrica, ed inoltre il fatto sia stato contestato all'imputato con formale interrogatorio e i verbali relativi siano stati depositati, il procedimento, a norma degli artt. 241 e 242 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, prosegue secondo le norme anteriormente vigenti. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale del 1988, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., perche' sollevata dal giudice delle indagini preliminari, non legittimato a promuoverle).
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 425
- codice penale-Art. 222
- codice penale-Art. 70
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.