Articolo 99 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 185/2015Depositata il 23/07/2015
? manifestamente inammissibile, per questione promossa con ordinanza carente in ordine alla descrizione della fattispecie concreta ed alla motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. in quanto dispone l'applicazione della recidiva obbligatoria per i delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a ) del cod. proc. pen. in ragione di una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del reo basata sul titolo del nuovo reato. Nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo ha omesso sia di indicare il capo di imputazione ed il titolo di reato per cui procede sia di descrivere il fatto contestato agli imputati. Inoltre, difetta la motivazione della rilevanza posto che non emerge se il reato per cui si procede ed a cui si riferisce la recidiva rientra nel catalogo dell'art. 407, comma secondo, lett. a ) cod. proc. pen. Sulla manifesta inammissibilità derivante dall'impossibilità di verificare la rilevanza della questione a causa della mancanza di indicazione del reato contestato e di descrizione della fattispecie, v. ex multis le citate ordinanza nn. 16/2014 e 295/2013.
Norme citate
- codice penale-Art. 99, comma 5
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 185/2015Depositata il 23/07/2015
? costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della l. n. 251/2005, limitatamente alle parole «è obbligatorio e» in quanto dispone l'applicazione della recidiva obbligatoria per i delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a ) del cod. proc. pen. sulla base di una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del reo legata al titolo del nuovo reato. ? irragionevole il rigido automatismo a cui dà luogo la norma censurata perché inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice. ?, altresì, ingiustificata l'equiparazione del trattamento delle differenti ipotesi di reato previste nell'art. 407, comma secondo, lett. a ) cod. proc. pen. a seguito della cui commissione si prevede l'obbligatoria applicazione della recidiva reiterata, a differenza di quanto disposto nei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen. che prevedono ipotesi di diversa gravità della recidiva. La disparità di trattamento è ancora più manifesta se si considera che l'elenco dei delitti che comportano l'obbligatorietà concerne reati eterogenei. La previsione di un obbligatorio aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo del reato, senza alcun accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso, viola, infine, anche il principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra, in quanto la preclusione dell'accertamento della sussistenza delle condizioni che dovrebbero legittimare l'applicazione della recidiva può rendere la pena palesemente sproporzionata. Sul fondamento dell'istituto della recidiva nella più accentuata colpevolezza e nella maggiore pericolosità del reo, nonché sulla facoltatività di tutte le ipotesi di recidiva diverse da quelle del quinto comma dell'art. 99 cod. pen., v. le citata sentenza n. 192/2007 e le ordinanze nn. 171/2009, 257/2008, 193/2008, 90/2008 e 33/2008. Sull'applicazione dell'aumento di pena, nella recidiva facoltativa, solo allorché il nuovo episodio appaia concretamente significativo, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, v. le citate ordinanze nn. 193/2008, 90/2008, 33/2008 e 409/2007. Sulla riconducibilità dell'individuazione delle condotte punibili e della configurazione del relativo trattamento sanzionatorio alla discrezionalità legislativa, v. le citate sentenze nn. 68/2012, 47/2010, 161/2009, 22/2007 e 394/2006. Sull'irragionevolezza delle presunzioni assolute, v. le citate sentenze nn. 232/2013, 213/2013, 182/2011, 164/2011, 265/2010 e 139/2010. Sulla violazione del principio di proporzionalità tra qualità e quantità della sanzione, da un lato, e offesa, dall'altro, derivante dalla previsione di un obbligatorio aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo del reato, v. le citate sentenze nn. 251/2012, 183/2011, 192/2007 e 341/1994.
Norme citate
- codice penale-Art. 99, comma 5
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 128/2015Depositata il 01/07/2015
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, 5° comma cod. pen. e della ulteriore circostanza attenuante ordinaria introdotta nell'art. 630 cod. pen. dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68/2012». La questione è formulata in termini astratti - vizio che si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza - atteso che, con la sentenza impugnata nel giudizio a quo , gli imputati sono stati condannati per un diverso titolo di reato (art. 605 cod. pen.) e che la configurabilità della più grave fattispecie prevista dall'art. 630 cod. pen. e delle relative circostanze attenuanti speciali è meramente ipotetica. Inoltre, il giudice a quo impugna una norma inconferente rispetto all'oggetto delle censure, posto che il quinto comma dell'art. 99 cod. pen. si limita a introdurre un'ipotesi di recidiva obbligatoria, mentre il lamentato vulnus costituzionale scaturirebbe semmai dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. (come modificato dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005), che pone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata prevista dal quarto comma dell'art. 99 cod. pen., divieto la cui applicabilità all'ipotesi di recidiva obbligatoria appare peraltro dubbia. Sulla manifesta inammissibilità della questione per inesatta identificazione della norma da censurare, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 358/2010, 198/2007 e 42/2007.
Norme citate
- codice penale-Art. 99, comma 5
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 171/2009Depositata il 29/05/2009
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 99, quinto comma, e 81, quarto comma, cod. pen., censurati, in riferimento all'art. 27, terzo comma, nella parte in cui prevedono rispettivamente il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, l'obbligatorietà, in tal caso, di un aumento di pena predeterminato e, in caso di continuazione o concorso formale di reati, un aumento minimo di pena pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Infatti, non solo il rimettente non si pone il problema interpretativo di stabilire quale reato debba rientrare nell'elenco dell'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. affinché divenga operante il nuovo regime di obbligatorietà, ma anche non fornisce adeguata motivazione in ordine alla violazione dell'unico parametro evocato. - Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sul parametro v., citate, tra le ultime, ordinanze n. 35 e n. 15/2009.
Norme citate
- codice penale-Art. 69, comma 4
- codice penale-Art. 81, comma 4
- codice penale-Art. 99, comma 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 257/2008Depositata il 10/07/2008
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 99 cod. pen, come modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui prevede un aumento di pena obbligatorio e fisso per le ipotesi di recidiva reiterata. I rimettenti muovono dal presupposto che, a seguito della legge n. 251 del 2005, l'aumento di pena per la recidiva reiterata sia divenuto obbligatorio: tale lettura, tuttavia, non è l'unica possibile, posto che non solo si può ritenere che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria unicamente nei casi di cui all'art. 99, quinto comma, cod. pen., ossia se concerne uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) , cod. proc. pen. (e nessuno dei rimettenti risulta procedere per uno di tali delitti), ma altresì, è possibile sostenere, nei limiti in cui si escluda l'obbligatorietà, che il giudice debba effettuare il giudizio di bilanciamento solo quando ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea a determinare, di per sé, un aumento di pena.
Norme citate
- codice penale-Art. 99
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 91/2008Depositata il 04/04/2008
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, primo e terzo comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che - nei casi di recidiva semplice e di recidiva pluriaggravata - la pena possa essere aumentata nella misura fissa indicata in relazione a ciascuna di dette ipotesi, anziché «fino alla» misura stessa. La questione è irrilevante in quanto, come si desume dall'ordinanza di rimessione - all'imputato nel giudizio a quo è stata contestata la recidiva reiterata (e, più in particolare, la recidiva reiterata aggravata).
Norme citate
- codice penale-Art. 99, comma 1
- codice penale-Art. 99, comma 3
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 91/2008Depositata il 04/04/2008
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che - nei casi di recidiva reiterata - la pena possa essere aumentata nella misura fissa indicata anziché «fino alla» misura stessa. Premesso che la scelta e la quantificazione delle sanzioni per i singoli fatti punibili rientra nella discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è censurabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza, in sede di sindacato di costituzionalità, la scelta legislativa di prevedere per talune forme di recidiva un aumento di pena fisso e per altre (la sola recidiva aggravata) un aumento variabile, non comporta - di per sé - una violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, non essendo dimostrato che la soluzione normativa adottata sia atta a produrre sperequazioni prive di qualsiasi ratio giustificativa, nel trattamento sanzionatorio di situazioni omogenee; né sussiste l'asserita violazione degli artt. 25 e 27 Cost., in quanto la tendenziale contrarietà delle pene fisse al «volto costituzionale» dell'illecito penale deve intendersi riferita alle pene fisse nel loro complesso e non anche ai trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai fini dell'adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete, tanto più che, nell'ipotesi considerata, il giudice può, "a monte", decidere discrezionalmente se applicare o meno l'aumento di pena per l'aggravante in questione. - Sulla tendenziale contrarietà al "volto costituzionale" dell'illecito penale del sistema delle pene fisse, v., citata, sentenza n. 50/1980. - Sul concorso di pene fisse e pene variabili, v., citate, ordinanza n. 472/2002 e sentenza n. 188/1982.
Norme citate
- codice penale-Art. 99, comma 4
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 90/2008Depositata il 04/04/2008
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui prevede, in caso di recidiva reiterata aggravata, un aumento «obbligatorio e fisso» della pena di rilevante entità. I rimettenti, infatti, non hanno sperimentato la praticabilità di una soluzione interpretativa del vigente quadro normativo diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi o da renderli comunque non rilevanti nei casi di specie. - Sulla diversa possibile interpretazione della disposizione censurata, v. le citate sentenza n. 192/2007 e ordinanza n. 409/1997.
Norme citate
- codice penale-Art. 99, comma 4
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 198/2007Depositata il 14/06/2007
E' manifestamente inammissibile, per inesatta identificazione della norma oggetto di censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, secondo il rimettente, porrebbe il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, in sede di bilanciamento delle circostanze: in realtà, detto divieto è sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., mentre la norma contestata, del tutto inconferente rispetto alle censure, si limita a fornire la nozione di recidiva reiterata e a stabilire gli aumenti di pena ad essa conseguenti. - Sul fatto che l'inesatta identificazione della norma oggetto di censura implichi la manifesta inammissibilità v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 42/2007, n. 210 e n. 55/2006.
Norme citate
- codice penale-Art. 99, comma 4
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 5/1977Depositata il 12/01/1977
La particolare disciplina vincolante della recidiva in materia di contrabbando ex art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, secondo cui la recidiva primaria e reiterata produce una forma speciale di aggravamento per le ipotesi di reato punite con la sola multa e precisamente l'inflizione obbligatoria della reclusione fino ad un anno in aggiunta alla pena pecuniaria, nel caso di recidiva primaria, e l'aumento dalla meta' a due terzi di tale pena aggiuntiva per il caso di recidiva reiterata, non costituisce una ingiustificata diversita' di trattamento rispetto alla nuova normativa disposta in materia dall'art. 9 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220 che, a modifica dell'art. 99 c.p., rimette invece in linea di principio l'applicazione della recidiva alla discrezionalita' del giudice, e non contrasta quindi con l'art. 3, primo comma, Cost.. Il reato di contrabbando doganale, invero, presenta indubbiamente particolari caratteristiche collegate con la lesione di primari interessi dello Stato mediante l'evasione tributaria che l'agente procura, creando situazioni di possibile pericolo e di pubblico allarme, per cui, mentre e' evidente che la disciplina della recidiva attiene alla determinazione della misura della pena e, quindi, per costante giurisprudenza, rientra nella discrezionalita' del legislatore, le caratteristiche peculiari del reato stesso postulano una tutela particolarmente efficace, il che esclude quegli elementi di illogicita' o irragionevolezza che soli potrebbero legittimare un sindacato della Corte ai fini dell'osservanza del principio di eguaglianza.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 9
- legge-Art.
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 296
- codice penale-Art. 99
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.