Articolo 81 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 117/2017Depositata il 19/05/2017
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 cod. proc. pen., nonché dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non consentirebbero al giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione con i reati-fine per i quali la pena è stata ingiustamente espiata in eccesso, di verificare la data di commissione del reato associativo per cui è in corso l'esecuzione, e, ove diversa da quella di accertamento e antecedente alla carcerazione sine titulo, di tenere conto di detta data ai fini della fungibilità della pena. In assenza di un panorama giurisprudenziale uniformemente orientato in senso opposto, l'asserzione del giudice a quo - secondo cui la detenzione patita per i reati-fine avrebbe interrotto la permanenza del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso - appare sufficiente a soddisfare l'onere di motivazione sulla rilevanza, non potendo essere ritenuta, a prima vista, assolutamente priva di fondamento o del tutto implausibile, ancorché non corroborata con l'indicazione di ulteriori elementi rivelatori del venir meno dell'affectio societatis scelerum. La valutazione della rilevanza della questione spetta al giudice rimettente, dovendo la Corte costituzionale limitarsi a verificare che essa non sia assolutamente priva di fondamento o del tutto implausibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2016 e n. 71 del 2015 ).
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 657, comma 4
- codice di procedura penale-Art. 671
- codice penale-Art. 81, comma 2
Pronuncia 117/2017Depositata il 19/05/2017
Sono dichiarate manifestamente infondate - perché basate su un erroneo presupposto interpretativo - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 cod. proc. pen., nonché dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., censurati dal GIP del Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 24, quarto comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non consentirebbero al giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione con i reati-fine per i quali la pena è stata ingiustamente espiata in eccesso, di verificare la data di commissione del reato associativo per cui è in corso l'esecuzione, e, ove diversa da quella di accertamento e antecedente alla carcerazione sine titulo, di tenere conto di detta data ai fini della fungibilità della pena. Alla luce dell'univoco testo e della ratio del citato art. 657, comma 4, ciò che rileva ai fini dell'operatività dell'istituto della fungibilità della pena è che la data di commissione (e non già quella di accertamento) del reato con pena da espiare sia anteriore alla carcerazione ingiustamente sofferta. Tale conclusione non soffre eccezioni neppure nelle ipotesi alle quali è specificamente riferito il petitum del rimettente, ossia nel caso in cui il "credito di pena" utilizzabile in compensazione derivi dall'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra più reati oggetto di separate condanne, e nel caso in cui il reato al quale si riferisce la pena da eseguire sia un reato associativo, la cui anteriorità, in quanto reato permanente, deve però essere verificata avendo riguardo al momento di cessazione della permanenza, e non a quello del suo inizio. Pertanto, quello che il rimettente chiede alla Corte costituzionale è già consentito, e anzi imposto, dalla normativa in vigore, alla cui stregua il giudice dell'esecuzione - ove verifichi (nel rispetto degli accertamenti svolti in sede cognitiva) che il reato associativo con pena da espiare è stato commesso, nei sensi precisati, anteriormente alla carcerazione sine titulo patita per i reati-fine - deve scomputare senz'altro quest'ultima dalla pena relativa al primo reato, quale che sia la data del suo accertamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2014 e n. 442 del 1988, sulla ratio dello sbarramento temporale previsto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. ) .
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 657, comma 4
- codice di procedura penale-Art. 671
- codice penale-Art. 81, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 241/2015Depositata il 26/11/2015
È inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie a quo e per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del cod. pen., aggiunto dall'art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., laddove prevede che, per coloro ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, l'aumento di pena per il c.d. reato satellite non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. In primo luogo, l'organo rimettente non specifica se, nel giudizio a quo , la recidiva reiterata era stata già applicata con una precedente sentenza - anteriore alla commissione dei reati per i quali si procede - o se l'applicazione sarebbe avvenuta per la prima volta nel medesimo procedimento, atteso che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, solo nel primo caso può trovare applicazione la disposizione censurata. In secondo luogo, nei casi di reato continuato - come quello di specie - la pena risultante dal cumulo giuridico non può comunque essere superiore a quella che, in concreto, il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale. Tale riferimento al cumulo materiale, previsto dal comma terzo dello stesso art. 81 del cod. pen., ha riguardo alla pena che il giudice ritiene adeguata alla fattispecie concreta, e non certo a quella massima edittale, come invece ritenuto erroneamente dall'organo rimettente.
Norme citate
- codice penale-Art. 81, comma 4
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 171/2009Depositata il 29/05/2009
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 99, quinto comma, e 81, quarto comma, cod. pen., censurati, in riferimento all'art. 27, terzo comma, nella parte in cui prevedono rispettivamente il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, l'obbligatorietà, in tal caso, di un aumento di pena predeterminato e, in caso di continuazione o concorso formale di reati, un aumento minimo di pena pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Infatti, non solo il rimettente non si pone il problema interpretativo di stabilire quale reato debba rientrare nell'elenco dell'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. affinché divenga operante il nuovo regime di obbligatorietà, ma anche non fornisce adeguata motivazione in ordine alla violazione dell'unico parametro evocato. - Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sul parametro v., citate, tra le ultime, ordinanze n. 35 e n. 15/2009.
Norme citate
- codice penale-Art. 69, comma 4
- codice penale-Art. 81, comma 4
- codice penale-Art. 99, comma 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 193/2008Depositata il 06/06/2008
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., aggiunto dall'art. 5, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui prevede, rispetto ai recidivi reiterati, un aumento minimo di pena per la continuazione pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Infatti, posto che secondo il rimettente la novella avrebbe reso obbligatoria la recidiva reiterata e che l'art. 81 citato sarebbe applicabile al caso dell'imputato dichiarato recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute, e non al caso dell'imputato che sia stato dichiarato recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva, deve ritenersi che l'operatività della norma impugnata presupponga che il giudice, nel caso concreto, abbia valutato che la recidiva reiterata fosse idonea ad aggravare la pena per i reati in continuazione, poiché sarebbe illogico che una circostanza, priva di effetti ai fini della determinazione della pena per i singoli reati, possa produrre un aggravamento della sanzione in sede di applicazione di istituti, quale la continuazione, volti all'opposto fine di mitigare la pena rispetto alle regole generali sul cumulo materiale. Il rimettente non ha, perciò, vagliato la possibilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base della questione sollevata.
Norme citate
- codice penale-Art. 81, comma 4
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 186/1997Depositata il 18/06/1997
Manifesta infondatezza della questione, perche' l'inoperativita' della disciplina della continuazione in materia di reati colposi trova una giustificazione non irragionevole proprio nella incompatibilita' tra reato colposo e medesimo disegno criminoso, quale dato unificante le singole violazioni nel reato commesso con dolo. red.: G. Leo
Norme citate
- codice penale-Art. 81, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 11/1997Depositata il 23/01/1997
Manifesta infondatezza della questione, in quanto il presupposto interpretativo dal quale muove l'ordinanza di rimessione risulta non sufficientemente attento alle soluzioni ermeneutiche cui sono di recente giunte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Invero, non solo non si trova mai contenuta in decisioni del Supremo Collegio l'affermazione di un principio dal quale si debba dedurre che, in caso di continuazione, sia possibile irrogare una pena inferiore alla pena base corrispondente al minimo previsto dalla legge per uno dei reati unificati, ma si trovano anzi esplicite affermazioni della totale incongruenza di un tale risultato rispetto all'istituto della continuazione ed alla funzione ad esso assegnata dalla legge. red.: G. Leo
Norme citate
- codice penale-Art. 81
Parametri costituzionali
Pronuncia 120/1995Depositata il 13/04/1995
Nel contestare la legittimita' costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in quanto non consente l'applicazione del beneficio della continuazione ai reati colposi, il giudice rimettente da' atto, nello stesso provvedimento di rimessione, di non avere ancora stabilito la natura dolosa o colposa delle fattispecie di reato sottoposte al suo esame. La sollevata questione, pertanto, presentandosi, allo stato, meramente eventuale, e' priva dell'indispensabile requisito della rilevanza. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, secondo comma, cod. pen.). - Sulla manifesta inammissibilita' di questioni non rilevanti nel giudizio 'a quo', v. O. nn. 76/1990, 370/1990, 412/1990, 498/1990 e 566/1990. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice penale-Art. 81, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 367/1993Depositata il 30/07/1993
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', dal momento che il richiesto aggravamento sanzionatorio mai potrebbe operare in tale giudizio. - In senso conforme v. O. nn. 20/1993 e 147/1993.
Norme citate
- codice penale-Art. 81, comma 1
- codice penale-Art. 81, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 147/1993Depositata il 06/04/1993
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', dal momento che il richiesto aggravamento sanzionatorio mai potrebbe operare in tale giudizio. - In senso conforme v. O. n. 20/1993.
Norme citate
- codice penale-Art. 81, comma 1
- codice penale-Art. 81, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.