Pronuncia 241/2015

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Macerata nel procedimento penale a carico di P.R., con ordinanza del 4 giugno 2014, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2015. Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del codice penale, aggiunto dall'art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Macerata, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito: Thu Nov 26 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CRISCUOLO

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Massime

Reati e pene - Reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Previsione che l'aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave - Censura riferita ai "casi nei quali la pena per il reato satellite debba determinarsi inderogabilmente nel massimo edittale" - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo - Evidente erroneità del presupposto interpretativo - Inammissibilità della questione.

È inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie a quo e per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del cod. pen., aggiunto dall'art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., laddove prevede che, per coloro ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, l'aumento di pena per il c.d. reato satellite non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. In primo luogo, l'organo rimettente non specifica se, nel giudizio a quo , la recidiva reiterata era stata già applicata con una precedente sentenza - anteriore alla commissione dei reati per i quali si procede - o se l'applicazione sarebbe avvenuta per la prima volta nel medesimo procedimento, atteso che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, solo nel primo caso può trovare applicazione la disposizione censurata. In secondo luogo, nei casi di reato continuato - come quello di specie - la pena risultante dal cumulo giuridico non può comunque essere superiore a quella che, in concreto, il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale. Tale riferimento al cumulo materiale, previsto dal comma terzo dello stesso art. 81 del cod. pen., ha riguardo alla pena che il giudice ritiene adeguata alla fattispecie concreta, e non certo a quella massima edittale, come invece ritenuto erroneamente dall'organo rimettente.

Norme citate