Articolo 551 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 34/1979Depositata il 25/05/1979
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 545 e 551 cod. pen. - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31, comma primo, e 32 -, essendo entrata in vigore, nel frattempo, la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza, che contiene, all'art. 22, l'espressa abrogazione delle disposizioni inserite nel titolo X del libro II del codice penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in oggetto, per cui si rende necessario il riesame sulla rilevanza della prospettata questione di costituzionalita', tenendo conto della nuova normativa vigente. - O. n. 78/1978.
Norme citate
- codice penale-Art. 551
- codice penale-Art. 545
Parametri costituzionali
Pronuncia 251/1975Depositata il 22/12/1975
Le sole disposizioni legislative che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo sono quelle che riguardano le materie tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.. Pertanto, e' senz'altro ammissibile - una volta che ne sia stata dichiarata la legittimita' ai sensi dell'art. 32 della legge 25 marzo 1970, n. 352 - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 cod. pen., che, collocati sotto il titolo X "Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe" del libro II del codice penale, concernono un complesso di ipotesi delittuose afferenti al tema dell'aborto e delle pratiche contro la procreazione, materia quindi del tutto estranea a quelle sottratte a referendum abrogativo dall'art. 75 della Costituzione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.