Articolo 662 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 38/1961Depositata il 24/06/1961
L'autorizzazione contemplata dagli artt. 111 del T.U. delle leggi di p.s. e 662 Cod. pen. non ha per oggetto la diffusione del pensiero, ma l'esercizio dell'arte tipografica e delle arti affini a questa, delle quali e' oggetto soltanto la riproduzione in numero illimitato di esemplari che contengono la manifestazione di una opinione e di un pensiero. Non e', quindi, fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme contenute negli articoli sopraindicati in riferimento all'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione. Cfr.: 1/56 F; 1/56 H;
Norme citate
- codice penale-Art. 662
- regio decreto-Art. 111
Parametri costituzionali
Pronuncia 38/1961Depositata il 24/06/1961
Le norme contenute nell'art. 111 del T.U. di p.s. e nell'art. 662 Cod. pen. prevedono l'ipotesi di chi esercita l'arte tipografica dedicandosi in maniera professionale a tale attivita', che ha ad oggetto beni o servizi, non gia' l'ipotesi di chi si serve direttamente di moderni mezzi di riproduzione meccanica per fini informativi e di propaganda.
Norme citate
- regio decreto-Art. 111
- codice penale-Art. 662
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.