Pronuncia 38/1961

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 111 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, dell'art. 662 Cod. pen. e dell'art. 197 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del T.U. delle leggi di p.s., promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1960 dal Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Fabiani Mario, Malvezzi Walter e Toffetti Carlo, iscritta al n. 48 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 21 maggio 1960. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1961 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro; uditi l'avv. Luciano Ventura, per il Fabiani, l'avv. Paolo Barile, per il Toffetti, e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del T.U. delle leggi di p.s., dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del Pretore di Firenze 28 marzo 1960, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 111 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931 e dell'art. 662 Cod. pen., in riferimento al primo e secondo comma dell'art. 21 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1961. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Relatore: Giovanni Cassandro

Data deposito: Sat Jun 24 1961 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPPI

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Massime

SENT. 38/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DENUNCIA DI ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - IMPROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. SINDACATO SULLA LEGITTIMITA' DI UNA NORMA REGOLAMENTARE "INTEGRATIVA" DI UNA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA IMPUGNATA - NON RIENTRA NELLA COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.

Il regolamento, essendo atto privo di forza di legge, non e' compreso fra quelli che l'art. 134 della Costituzione sottopone al controllo di legittimita' costituzionale della Corte. Qualora una norma regolamentare integri una disposizione legislativa impugnata, tale "integrazione" non puo' far si che sia attratto nell'ambito della competenza della Corte un atto che per sua natura ne e' escluso. Rientra nella competenza del giudice ordinario esaminare se la norma contenuta nell'art. 197 del Regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del T.U. delle leggi di p.s. si sia tenuta nei limiti della legge o se abbia, invece, sotto specie di "integrazione", aggiunto qualcosa alla norma contenuta nell'art. 111 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, modificandone o ampliandone la sfera di efficacia.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 111
  • regio decreto-Art. 197

Parametri costituzionali

SENT. 38/61 B. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE TIPOGRAFICA - HA PER OGGETTO NON LA DIFFUSIONE DEL PENSIERO, MA L'ESERCIZIO DELL'ARTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'autorizzazione contemplata dagli artt. 111 del T.U. delle leggi di p.s. e 662 Cod. pen. non ha per oggetto la diffusione del pensiero, ma l'esercizio dell'arte tipografica e delle arti affini a questa, delle quali e' oggetto soltanto la riproduzione in numero illimitato di esemplari che contengono la manifestazione di una opinione e di un pensiero. Non e', quindi, fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme contenute negli articoli sopraindicati in riferimento all'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione. Cfr.: 1/56 F; 1/56 H;

Norme citate

SENT. 38/61 C. DISCIPLINA LEGISLATIVA DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA - INTERPRETAZIONE CONFORME AL NUOVO SISTEMA COSTITUZIONALE - CONSENTE DISCREZIONALITA' LIMITATA E CONTROLLATA.

Le norme contenute nel T.U. di pubblica sicurezza (artt. 8 e segg.) per la disciplina delle autorizzazioni, interpretate in relazione al nuovo sistema delle pubbliche liberta' e ai rimedi giurisdizionali assicurati dalla Costituzione, nonche' in relazione al principio che all'autorita' di polizia non e' consentito un potere discrezionale illimitato, inducono ad ammettere che, nel caso previsto dall'art. 111 del T.U. di p.s., la discrezionalita' dell'autorita' di polizia e' limitata a controllata e, per alcuni aspetti, tecnica. (Nella specie, si lamentava nell'ordinanza di rinvio che il regime delle autorizzazioni di p.s. consentisse all'autorita' di polizia l'esercizio di un potere discrezionale illimitato).

Norme citate

  • regio decreto-Art. 8 SS.

SENT. 38/61 D. TERMINE "STAMPA" USATO NELLA COSTITUZIONE - ACCEZIONE TECNICA.

Il termine "stampa" e' un nome tecnico e come tale usato nella norma costituzionale dell'art. 21, secondo comma. Ne da' conferma l'art. 1 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47. (Nella specie si sosteneva dal giudice a quo che il termine "stampa", quale e' usato nel secondo comma dell'art. 21 Cost., dovesse intendersi comprensivo non soltanto della manifestazione del pensiero a mezzo della stampa o su stampati, ma anche "dell'attivita' materiale che permette la riproduzione del pensiero da manifestare").

Norme citate

  • legge-Art. 1

SENT. 38/61 E. TESTO UNICO DELLE LEGGI DI P.S., ART. 111, E CODICE PENALE, ART. 662 - SI RIFERISCE ALL'ESERCIZIO, PROFESSIONALE DELL'ARTE TIPOGRAFICA.

Le norme contenute nell'art. 111 del T.U. di p.s. e nell'art. 662 Cod. pen. prevedono l'ipotesi di chi esercita l'arte tipografica dedicandosi in maniera professionale a tale attivita', che ha ad oggetto beni o servizi, non gia' l'ipotesi di chi si serve direttamente di moderni mezzi di riproduzione meccanica per fini informativi e di propaganda.

Norme citate