Articolo 278 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 163/1996Depositata il 20/05/1996
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 27 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 278 cod. pen., impugnato nella parte in cui prevede un minimo edittale di pena di un anno di reclusione. La norma impugnata, infatti, mira a preservare un valore di rango costituzionale, quale e' il prestigio della stessa istituzione repubblicana e della unita' nazionale che il Presidente della Repubblica, come capo dello Stato e' chiamato a rappresentare, sicche' ben si giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio che adeguatamente scolpisca, anche nel minimo edittale, il particolare disvalore che assume per l'intera collettivita' l'offesa all'onore e al prestigio della piu' alta magistratura dello Stato. Peraltro, trattandosi di figura criminosa di antica tradizione e, dunque, tutt'altro che un 'unicum', generato dal codice penale del 1930 ed essendo peculiare in essa il risalto che assume il bene protetto, e' da escludersi la pertinenza delle considerazioni poste a fondamento della sent. n. 341 del 1994, richiamata dal giudice 'a quo' a conforto della dedotte censure. - S. 341/1994. red.: A.M. Marini
Norme citate
- codice penale-Art. 278
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.