Articolo 524 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 151/1973Depositata il 18/07/1973
L'inviolabilita' in relazione ai fatti costitutivi dei delitti contro la liberta' sessuale di cui agli artt. 519, n. 1, 521 e 524 c.p., e' stabilita dal legislatore, in favore degli infraquattordicenni in modo assoluto, escludendosi, ai sensi dell'art. 539 c.p. (la cui compatibilita' con l'art. 3 della Costituzione e' stata affermata dalla Corte costituzionale con le sent. 19 e 20 del 1971 e 107 del 1957), la possibilita' che l'imputato invochi a propria scusa l'ignoranza dell'eta' dell'offeso.
Norme citate
- codice penale-Art. 524
- codice penale-Art. 519 N.1
- codice penale-Art. 521
Parametri costituzionali
Pronuncia 151/1973Depositata il 18/07/1973
Anziche' demandare al giudice di procedere, caso per caso all'accertamento della immaturita', il codice penale vigente ha preferito determinare preventivamente l'eta' in cui il minore deve senz'altro essere considerato immaturo. Questa scelta compiuta dal legislatore nell'ambito della discrezionalita' riservatagli (e che trova rispondenza nell'art. 97 circa l'imputabilita' del minore) non puo' dirsi irrazionale e non contrasta con l'art. 3 della Costituzione in relazione alla diversa disciplina penale stabilita nei riguardi di soggetti di diversa eta'. Al lume della comune normale esperienza non e' arbitrario ritenere che un minore infraquattordicenne, anche se fornito di precoce ingegno, difetti di quella capacita' di giudizio che gli consenta di valutare le implicazioni, specialmente di carattere etico, connaturate ai comportamenti sessuali.
Norme citate
- codice penale-Art. 524
- codice penale-Art. 521
- codice penale-Art. 519 N.1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.