Articolo 138 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 147/1973Depositata il 18/07/1973
Non e' fondata con riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui escludono la incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato, in quanto la carcerazione preventiva ha scopi essenzialmente connessi al processo e natura prevalentemente cautelare; percio', essa e' limitata, nei suoi effetti, all'ambito del processo nel corso del quale e' stato disposto, sicche' non e' immaginabile che possa assolvere alla funzione che le e' propria una precedente carcerazione preventiva subita' dall'imputato, benche' per gli stessi fatti, ma in altro processo celebrato all'estero e secondo le norme di un altro ordinamento giuridico. S. nn. 64/1970 e 96/1970.
Norme citate
- codice penale-Art. 137
- codice penale-Art. 138
Parametri costituzionali
Pronuncia 147/1973Depositata il 18/07/1973
Non viola il principio di eguaglianza, tutelato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 137 e 138 del codice penale nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti di un cittadino o di uno straniero il giudizio penale seguito all'estero e' rinnovato nello Stato la durata della carcerazione preventiva subita all'estero viene calcolata solo ai fini dello scomputo della pena e non anche a quelli della durata della stessa carcerazione preventiva e del connesso termine per la scarcerazione automatica. Ed invero, la carcerazione preventiva, come parte, anche se anticipata, della pena, ha lo stesso contenuto afflittivo, comunque e dovunque sofferta, mentre la cautela processuale che in essa si estrinseca ha scopi propri in ciascuno dei due processi, quello svoltosi all'estero e quello che si rinnova nello Stato. Pertanto, la diversita', sotto questo profilo, delle due situazioni giuridiche esclude che possa configurarsi la violazione del principio di eguaglianza.
Norme citate
- codice penale-Art. 137
- codice penale-Art. 138
Parametri costituzionali
Pronuncia 147/1973Depositata il 18/07/1973
Non ha alcun fondamento, con riferimento all'art. 2 della Costituzione, che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui escludono l'incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato. Poiche' sotto lo stesso profilo e' stata denunciata la violazione dell'art. 13 della Costituzione che piu' specificatamente riguarda la materia in esame, in cui si discute del diritto del cittadino alla liberta' personale e del limite massimo della carcerazione preventiva, non e' necessaria una autonoma motivazione per dimostrare la infondatezza della dedotta questione.
Norme citate
- codice penale-Art. 137
- codice penale-Art. 138
Parametri costituzionali
Pronuncia 147/1973Depositata il 18/07/1973
Anche con riferimento all'art. 13, comma quinto, della Costituzione non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui esclude che la durata della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato possa o debba essere computata ai fini della decorrenza del termine per la scarcerazione automatica nella carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato. Ed invero una tale operazione non e' concepibile fra due periodi di carcerazione preventiva che non sono fra loro fungibili, in quanto ognuno di essi e' volto a soddisfare esigenze proprie in ciascuno dei due processi e non e' idoneo percio' a spiegare alcun effetto nell'altro.
Norme citate
- codice penale-Art. 137
- codice penale-Art. 138
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.