Pronuncia 147/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1971 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Palermo nel procedimento penale a carico di La Mattina Angelo, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971. Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo, e 13, comma quinto, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Ercole Rocchetti

Data deposito: Wed Jul 18 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 147/73 A. REATI E PENE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - COD. PEN., ARTT. 137 E 138 (COMBINATO DISPOSTO) - RINNOVAZIONE NELLO STATO DI GIUDIZIO PENALE SEGUITO ALL'ESTERO (NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO O DI UNO STRANIERO) - CARCERAZIONE PREVENTIVA SUBITA ALL'ESTERO - VIENE SCOMPUTATA DALLA DURATA DELLA PENA E NON ANCHE DA QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA CUI L'IMPUTATO VIENE SOTTOPOSTO NELLO STATO - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 3 E 13 DELLA COSTITUZIONE- ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata con riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui escludono la incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato, in quanto la carcerazione preventiva ha scopi essenzialmente connessi al processo e natura prevalentemente cautelare; percio', essa e' limitata, nei suoi effetti, all'ambito del processo nel corso del quale e' stato disposto, sicche' non e' immaginabile che possa assolvere alla funzione che le e' propria una precedente carcerazione preventiva subita' dall'imputato, benche' per gli stessi fatti, ma in altro processo celebrato all'estero e secondo le norme di un altro ordinamento giuridico. S. nn. 64/1970 e 96/1970.

SENT. 147/73 B. REATI E PENE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - COD. PEN., ARTT. 137 E 138 (COMBINATO DISPOSTO ) - RINNOVAZIONE NELLO STATO DI GIUDIZIO PENALE SEGUITO ALL'ESTERO (NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO O DI UNO STRANIERO) - CARCERAZIONE PREVENTIVA SUBITA ALL'ESTERO - VIENE SCOMPUTATA DALLA DURATA DELLA PENA E NON ANCHE DA QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA CUI L'IMPUTATO VIENE SOTTOPOSTO NELLO STATO - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non viola il principio di eguaglianza, tutelato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 137 e 138 del codice penale nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti di un cittadino o di uno straniero il giudizio penale seguito all'estero e' rinnovato nello Stato la durata della carcerazione preventiva subita all'estero viene calcolata solo ai fini dello scomputo della pena e non anche a quelli della durata della stessa carcerazione preventiva e del connesso termine per la scarcerazione automatica. Ed invero, la carcerazione preventiva, come parte, anche se anticipata, della pena, ha lo stesso contenuto afflittivo, comunque e dovunque sofferta, mentre la cautela processuale che in essa si estrinseca ha scopi propri in ciascuno dei due processi, quello svoltosi all'estero e quello che si rinnova nello Stato. Pertanto, la diversita', sotto questo profilo, delle due situazioni giuridiche esclude che possa configurarsi la violazione del principio di eguaglianza.

Parametri costituzionali

SENT. 147/73 C. REATI E PENE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - COD. PEN., ARTT. 137 E 138 (COMBINATO DISPOSTO) - RINNOVAZIONE NELLO STATO DI GIUDIZIO PENALE SEGUITO ALL'ESTERO (NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO O DI UNO STRANIERO) - CARCERAZIONE PREVENTIVA SUBITA ALL'ESTERO - VIENE SCOMPUTATA DALLA DURATA DELLA PENA E NON ANCHE DA QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA CUI L'IMPUTATO VIENE SOTTOPOSTO NELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA COSTITUZIONE - ASSORBIMENTO SOTTO IL PIU' SPECIFICO PROFILO DELLA DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non ha alcun fondamento, con riferimento all'art. 2 della Costituzione, che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui escludono l'incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato. Poiche' sotto lo stesso profilo e' stata denunciata la violazione dell'art. 13 della Costituzione che piu' specificatamente riguarda la materia in esame, in cui si discute del diritto del cittadino alla liberta' personale e del limite massimo della carcerazione preventiva, non e' necessaria una autonoma motivazione per dimostrare la infondatezza della dedotta questione.

SENT. 147/73 D. REATI E PENE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - COD. PEN., ARTT. 137 E 138 (COMBINATO DISPOSTO) - RINNOVAZIONE NELLO STATO DI GIUDIZIO PENALE SEGUITO ALL'ESTERO (NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO O DI UNO STRANIERO) - CARCERAZIONE PREVENTIVA SUBITA ALL'ESTERO - VIENE SCOMPUTATA DALLA DURATA DELLA PENA E NON ANCHE DA QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA CUI L'IMPUTATO VIENE SOTTOPOSTO NELLO STATO - NON E' VIOLATO L'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Anche con riferimento all'art. 13, comma quinto, della Costituzione non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui esclude che la durata della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato possa o debba essere computata ai fini della decorrenza del termine per la scarcerazione automatica nella carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato. Ed invero una tale operazione non e' concepibile fra due periodi di carcerazione preventiva che non sono fra loro fungibili, in quanto ognuno di essi e' volto a soddisfare esigenze proprie in ciascuno dei due processi e non e' idoneo percio' a spiegare alcun effetto nell'altro.

Parametri costituzionali