Articolo 139 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 293/2008Depositata il 18/07/2008
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., nella parte in cui "non consente, una volta espiata la pena principale, il differimento della pena accessoria della sospensione della patente di guida". Ed invero, l'addizione normativa richiesta dal giudice rimettente non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, eccedendo, anzi, i poteri di intervento della Corte e incidendo in scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. In particolare, il potere di differire l'esecuzione della pena accessoria non solo non si profila quale univoca risposta al dubbio di costituzionalità proposto, ma persino denuncia profili eccentrici rispetto ai principi ordinamentali che governano l'esecuzione della sanzione penale, giacché si traduce in un anomala prerogativa del giudice dell'esecuzione di paralizzare sine die l'applicazione di una pena definitivamente inflitta. Con la conseguenza che il petitum formulato risulta inadeguato rispetto al dubbio di costituzionalità proposto, pretendendo il giudice a quo di operare nel testo dell'art. 139 cod. pen. un'inserzione normativa di cui non vengono definiti i contorni e che non corrisponde al portato di tale disposizione, posto che essa si limita a regolare, nella lettura offertane dalla giurisprudenza, il coordinamento cronologico tra pena principale e pena accessoria, e non i poteri del giudice dell'esecuzione quanto a quest'ultima. Sulla compatibilità di una pena accessoria di tale genere con l'art. 27, comma terzo, Cost. (nel senso dell'infondatezza della questione di costituzionalità allora proposta), vedi, citata, sentenza n. 30/1972.
Norme citate
- codice penale-Art. 139
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.