Indice1233-bis456789101112131415161718192020-bis21222324252627282930313232-bis32-ter32-quater32-quinquies333435353637383940414243444546474849505152535455565757-bis5858-bis59606161-bis6262-bis6364656667686969-bis707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131-bis132133133-bis133-ter134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161-bis162162-bis162-ter163164165166167168168-bis168-ter168-quater169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211211-bis212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240240-bis241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270270-bis270-bis270-ter270-quater270-quater270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-sexies270-septies271272273274275276277278279280280-bis280-ter281282283284285286287288289289-bis289-ter290290-bis291292292-bis293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314314-bis315316316-bis316-ter317317-bis318319319-bis319-ter319-quater320321322322-bis322-ter322-ter322-quater323323-bis323-ter324325326327328329330331332333334335335-bis336337337-bis338339339-bis340341341-bis342343343-bis344345346346-bis347348349350351352353353-bis354355356357358359360361362363364365366367368369370371371-bis371-ter372373374374-bis375376377377-bis378379379-bis380381382383383-bis384384-bis384-ter385386387387-bis388388-bis388-ter389390391391-bis391-ter392393393-bis394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414414-bis415415-bis416416-bis416-bis416-ter417418419420421421-bis422423423-bis423-ter423-quater424425426427428429430431432433433-bis434434-bis435436437438439440441442443444445446447448449450451452452-bis452-ter452-quater452-quinquies452-sexies452-septies452-octies452-novies452-decies452-undecies452-duodecies452-terdecies452-quaterdecies453454455456457458459460461462463464465466466-bis467468469470471472473474474-bis474-ter474-quater475476477478479480481482483484485486487488489490491491-bis492493493-bis493-ter493-quater494495495-bis495-ter496497497-bis497-ter498499500501501-bis502503504505506507508509510511512512-bis513513-bis514515516517517-bis517-ter517-quater517-quinquies518518-bis518-ter518-quater518-quinquies518-sexies518-septies518-octies518-novies518-decies518-undecies518-duodecies518-terdecies518-quaterdecies518-quinquiesdecies518-sexiesdecies518-septiesdecies518-duodevicies518-undevicies519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544544-bis544-ter544-quater544-quinquies544-sexies545546547548549550551552553554555556557558558-bis559560561562563564565566567568569570570-bis570-ter571572573574574-bis574-ter575576577578579580581582583583-bis583-ter583-quater583-quinquies584585586586-bis587588589589-bis589-ter590590-bis590-ter590-quater590-quinquies590-sexies591592593593-bis593-ter594595596596-bis597598599600600-bis600-ter600-quater600-quater600-quinquies600-sexies600-septies600-septies600-septies600-octies601601-bis602602-bis602-ter602-quater603603-bis603-bis603-bis603-ter604604-bis604-ter605606607608609609-bis609-ter609-quater609-quinquies609-sexies609-septies609-octies609-nonies609-decies609-undecies609-duodecies610611612612-bis612-ter613613-bis613-ter614615615-bis615-ter615-quater615-quinquies616617617-bis617-ter617-quater617-quinquies617-sexies617-septies618619620621622623623-bis623-ter623-quater624624-bis625625-bis626627628629630631632633633-bis634634-bis635635-bis635-ter635-quater635-quater635-quinquies636637638639639-bis639-ter640640-bis640-ter640-quater640-quinquies641642643644644-bis644-ter645646647648648-bis648-ter648-ter648-quater649649-bis650651652653654655656657658659660661662663663-bis664665666667668669669-bis670671672673674675676677678678-bis679679-bis680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707707-bis708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727727-bis728729730731732733733-bis734734-bis

Articolo 567 - CODICE PENALE

. (Alterazione di stato) Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita'. ((271))
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 5 massime

Pronuncia 236/2016Depositata il 10/11/2016

Thema decidendum - Ricognizione dei parametri - Norme CEDU - Evocazione nella motivazione dell'atto introduttivo del giudizio senza riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - Valore solo rafforzativo delle altre censure - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di parziale inammissibilità basata sull'assunto che il giudice a quo intenda, tra l'altro, prospettare un diretto contrasto dell'art. 567, comma secondo, cod. pen. con l'art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Proprio la mancata menzione dell'art. 117, primo comma, Cost. nell'atto introduttivo fa ritenere che i riferimenti alla norma convenzionale, presenti in motivazione, svolgano solo un ruolo rafforzativo delle censure relative alla denunciata carenza di proporzionalità tra l'intervento repressivo attuato mediante la norma censurata e l'esigenza di tutela ad esso sottesa. Per costante giurisprudenza costituzionale, le norme della CEDU non sono parametri direttamente invocabili per affermare l'illegittimità costituzionale d'una disposizione dell'ordinamento nazionale, ma costituiscono norme interposte la cui osservanza è richiesta dall'art. 117, primo comma, Cost. ( Precedenti citati: ordinanze n. 21 del 2014, n. 286 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 163 del 2010 ).

Norme citate

  • codice penale-Art. 567, comma 2

Parametri costituzionali

  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8

Pronuncia 236/2016Depositata il 10/11/2016

Reati e pene - Delitto di alterazione di stato - Alterazione dello stato civile del neonato mediante falso - Pena edittale della reclusione da cinque a quindici anni - Manifesta irragionevolezza per eccesso - Violazione dei principi di proporzionalità della pena e della finalità rieducativa di essa - Parificazione del trattamento edittale a quello (reclusione da tre a cinque anni) previsto per l'alterazione di stato mediante sostituzione del neonato - Illegittimità costituzionale in parte qua - Auspicato intervento del legislatore.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - l'art. 567, secondo comma, cod. pen. (delitto di alterazione di stato di famiglia del neonato commesso mediante falso), nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni. La severa cornice edittale censurata dal rimettente Tribunale ordinario di Varese - mentre non può ritenersi anacronistica in rapporto al mutato contesto normativo, tecnico e scientifico (giacché il disvalore della condotta sanzionata e l'inerente allarme sociale non sono attenuati né dall'astratta possibilità delle prove genetiche per l'accertamento della filiazione, né dalle riforme del diritto di famiglia intervenute nel diverso settore del diritto civile) - risulta, sul piano della ragionevolezza intrinseca, manifestamente sproporzionata al reale disvalore della condotta punita, ledendo congiuntamente il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso (art. 3 Cost.) e quello della finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.). L'eccessiva severità della sanzione, pur se applicata nel minimo edittale, costringe infatti il giudice ad infliggere una punizione irragionevolmente sproporzionata per eccesso, anche nell'ipotesi di condotte poste in essere allo scopo di giovare agli interessi del neonato attribuendogli un legame familiare altrimenti assente; e può così ingenerare nel condannato la convinzione (ostativa a un efficace processo rieducativo) di essere vittima di un ingiusto sopruso. La manifesta irragionevolezza per sproporzione si evidenzia anche al cospetto della meno severa cornice (reclusione da tre a dieci anni) stabilita dal primo comma dell'art. 567 cod. pen. per l'altra fattispecie di alterazione dello stato di famiglia del neonato, commessa mediante la sua sostituzione. Le due fattispecie non sono del tutto disomogenee, essendo identico l'evento delittuoso (alterazione dello stato civile del neonato) e, di conseguenza, il bene giuridico protetto (diritto del minore alla corretta rappresentazione della propria ascendenza); né le differenti modalità esecutive esprimono, in sé stesse, connotazioni di disvalore tali da legittimare una divergenza di pena edittale. Pertanto, alla luce dei poteri di intervento della Corte costituzionale, l'unica soluzione praticabile per eliminare la manifesta irragionevolezza denunciata, utilizzando coerentemente grandezze già rinvenibili nell'ordinamento, consiste nel parificare ( in mitius ) il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie incriminatrici nelle quali si articola l'unitario art. 567 cod. pen. È auspicabile un intervento del legislatore che, riconsiderando funditus , ma complessivamente, il settore dei delitti in esame, potrà introdurre i diversi trattamenti sanzionatori ritenuti adeguati. ( Precedenti citati: ordinanza n. 106 del 2007, secondo cui le fattispecie previste dai due commi dell'art. 567 cod. pen., malgrado la diversità di trattamento sanzionatorio - in sé non censurabile -, tutelano entrambe l'interesse del minore alla verità dell'attestazione ufficiale della propria ascendenza ; sentenza n. 31 del 2012, secondo cui il delitto di cui all'art. 567, secondo comma, cod. pen., non reca in sé una presunzione assoluta di pregiudizio per gli interessi morali e materiali del minore; sentenze n. 354 del 2002 e n. 440 del 1994, relative a discipline legislative censurate dalla Corte per irragionevolezza sopravvenuta ).

Norme citate

  • codice penale-Art. 567, comma 2

Pronuncia 106/2007Depositata il 23/03/2007

Reati e pene - Stato civile di un neonato - Alterazione nella formazione di un atto di nascita - Trattamento sanzionatorio - Denunciata violazione del principio di eguaglianza rispetto a fattispecie assimilabili - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 567, secondo comma, cod. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui commina la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato mediante false dichiarazioni, in quanto la pena sarebbe irragionevolmente elevata rispetto a quella prevista per altre condotte non solo simili ma anche più gravi. Posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio per condotte penalmente rilevanti rientra nella discrezionalità legislativa, censurabile solo in caso di scelte manifestamente arbitrarie, nella specie il giudice a quo ha richiamato, quali tertia comparationis , fattispecie non assimilabili, per la diversità delle condotte (art. 567, primo comma, e art. 578 cod. pen.) e del bene giuridico protetto (art. 578 cod. pen.). - Sulla discrezionalità legislativa in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio v., citate, sentenze n. 325/2005 e n. 26/1979 e ordinanza n. 229/2006.

Norme citate

  • codice penale-Art. 567, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 500/1989Depositata il 10/11/1989

ORD. 500/89. STATO DI FAMIGLIA (DELITTI CONTRO LO) - FALSA DICHIARAZIONE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE SUCCESSIVAMENTE ALLA FORMAZIONE DELL'ATTO DI NASCITA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MINORE TUTELA DEL NEONATO RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALL'ART. 56, SECONDO COMMA, COD.PEN. PER L'ALTERAZIONE DI STATO CIVILE DEL NEONATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto e' richiesta dal giudice 'a quo' una pronunzia additiva in materia penale, del tutto irrilevante nel processo in corso.

Norme citate

Pronuncia 530/1987Depositata il 17/12/1987

ORD. 530/87. STATO DI FAMIGLIA (DELITTO CONTRO LO) - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITA' NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non puo` lamentarsi violazione del principio di eguaglianza nel caso in cui una norma ragionevolmente tuteli alcuni interessi, adducendo che interessi di eguale, se non maggiore, rilevanza non sono stati parimenti tutelati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 567, comma secondo, cod.pen. secondo cui il reato di alterazione di stato si perfeziona con la falsa dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale contestuale alla formazione dell'atto di nascita). - cfr. S.n. 297/1986.

Norme citate

  • codice penale-Art. 567

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.