Articolo 546 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 1/1979Depositata il 09/01/1979
Riguardo ai requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 37, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e sui quali si veda la precedente massima A, del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato, in qualita' di rappresentante dei firmatari della richiesta, dal Comitato promotore del referendum per l'abrogazione di disposizioni del codice penale in materia di aborto, in seguito all'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, con la quale, in considerazione delle nuove norme emanate in materia con la legge 22 maggio 1978, n. 194, si dichiara che le relative operazioni non hanno piu' corso, va riconosciuto che, dal punto di vista soggettivo, la frazione del corpo elettorale, identificata in almeno cinquecentomila elettori firmatari di una richiesta di referendum abrogativo, e', in virtu' delle funzioni ad essa attribuite, assimilabile ad un potere dello Stato e come tale legittimata a sollevare il conflitto e che sussiste anche la legittimazione passiva dell'Ufficio Centrale presso la Corte di Cassazione, essendo l'organo investito in via esclusiva del potere di decidere della legittimita' delle richieste di referendum abrogativo e che, sotto il profilo oggettivo, il conflitto sollevato attiene alla sfera di applicazione dell'istituto del referendum abrogativo configurato dal testo costituzionale. Il conflitto in questione (vertente nel merito sulla pretesa disapplicazione, da parte dell'Ufficio centrale, dei principi fissati dalla Corte costituzionale circa gli effetti, nel procedimento referendario, di leggi modificative di quella di cui si e' chiesta l'abrogazione) va pertanto dichiarato ammissibile. - S. n. 69/1978.
Norme citate
- codice penale-Art. 546 ED ALTRI
- legge-Art. 39
- legge-Art. 37
- legge-Art.
Pronuncia 251/1975Depositata il 22/12/1975
Le sole disposizioni legislative che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo sono quelle che riguardano le materie tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.. Pertanto, e' senz'altro ammissibile - una volta che ne sia stata dichiarata la legittimita' ai sensi dell'art. 32 della legge 25 marzo 1970, n. 352 - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 cod. pen., che, collocati sotto il titolo X "Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe" del libro II del codice penale, concernono un complesso di ipotesi delittuose afferenti al tema dell'aborto e delle pratiche contro la procreazione, materia quindi del tutto estranea a quelle sottratte a referendum abrogativo dall'art. 75 della Costituzione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 27/1975Depositata il 18/02/1975
L'art. 546 c.p., nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi della motivazione, e non altrimenti evitabile per la salute della madre, e' costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 32, primo comma, della Costituzione. L'attuale disciplina dell'aborto della donna consenziente, secondo cui v'e' penale responsabilita' anche quando sia accertata la pericolosita' della gravidanza per il benessere fisico o per l'equilibrio psichico della gestante - senza che ricorrano gli estremi dello stato di necessita' di cui all'art. 54 c.p. - contrasta con un'adeguata tutela della salute della donna gestante. Invero il danno o il pericolo conseguente al potrarsi di una gravidanza puo' essere previsto ma non e' sempre immediato, e inoltre la scriminante dell'art. 54 c.p. si fonda su una equivalenza del bene sacrificato rispetto a quello che si vuole salvare, laddove tale equivalenza non vi e' tra la vita o la salute della madre e la salvaguardia dell'embrione. Il peculiare stato di necessita' della donna incinta in pericolo di grave compromissione alla salute richiede idonea tutela. E' comunque obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realta' e gravita' del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione: e percio' la liceita' dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla.
Norme citate
- codice penale-Art. 546
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.