Articolo 231 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie con conseguente mancanza di rilevanza, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art 231, secondo comma, cod. pen. e degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen. Il rimettente ha individuato e descritto la fattispecie e ha motivato la rilevanza delle questioni in modo plausibile, contestando la legittimità delle disposizioni censurate con diffuse argomentazioni, sì da offrire una sufficiente motivazione anche del dubbio di costituzionalità.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 231, secondo comma, cod. pen., che prevede l'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata per trasgressione degli obblighi imposti. Della disposizione censurata è possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto della libertà personale, già sul piano della formulazione testuale, che attribuisce al giudice la facoltà di sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, escludendo ogni automatismo ex se lesivo della libertà personale; inoltre, tale facoltà non può comunque intendersi come generica discrezionalità del giudice, data la residualità della misura di sicurezza detentiva quale extrema ratio, che richiede di verificare prima se le esigenze di controllo della pericolosità sociale non possano essere soddisfatte con altre misure non detentive. Pertanto, le conseguenze dell'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata a causa della violazione delle sue prescrizioni di particolare gravità, si declinano secondo un criterio di progressività e proporzionalità, che vede come residuale la possibilità dell'assegnazione a una casa di lavoro o a una colonia agricola. ( Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2013, n. 208 del 2009, n. 367 del 2004 e n. 253 del 2003 ). La libertà personale è diritto fondamentale e inviolabile, che può soffrire la limitazione di forme di detenzione, qual è l'assegnazione sia a una casa di lavoro, sia a una colonia agricola, solo nello stretto rispetto del principio di riserva assoluta di legge di cui all'art. 13, secondo comma, Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 180 del 2018 ).
Spetta al giudice a quo - cui vanno, pertanto, restituiti gli atti - verificare, alla stregua dello jus superveniens,la persistenza della rilevanza della questione (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - degli artt. 635 e seguenti codice procedura penale, nella parte in cui riservano al Magistrato di sorveglianza la competenza a sostituire una misura di sicurezza con altra in relazione agli artt. 231, 233, 234 ultimi commi codice penale; in considerazione della sopravvenuta legge 10 ottobre 1986, n. 663, la quale, da un lato elenca i provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza concernenti le misure - art. 21, quarto comma - dall'altro attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere in appello avverso detti provvedimenti - art. 22, secondo comma).
Non puo' riconoscersi alcuna influenza nel giudizio di costituzionalita' a situazioni di fatto derivanti da incompleta attuazione della legge: va pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale concernente l'intera disciplina sostanziale relativa alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ( e precisamente gli artt. 215, secondo comma, n. 1; ed ultimo comma, da "a meno che" alla fine; 216, 217, 218, 223, secondo comma, da "salvo che" alla fine; 226, primo comma, secondo periodo; 231, secondo comma, (esclusa la previsione del ricovero di un minore in un riformatorio giudiziario), cod. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo comma, e 25, ultimo comma, della Costituzione, in base all'assunto che - in fatto - la misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola sarebbe praticamente applicata con modalita' identiche a quelle previste per l'espiazione della pena della reclusione e dell'arresto.