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Pronuncia 250/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 231, secondo comma, del codice penale, e degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, del codice di procedura penale, promosso dal Magistrato di sorveglianza di Napoli nel procedimento penale a carico di P. V., con ordinanza del 2 maggio 2017, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 231, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2018. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE

Relatore: Giovanni Amoroso

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Prospettazione della questione incidentale - Motivazione plausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie con conseguente mancanza di rilevanza, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art 231, secondo comma, cod. pen. e degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen. Il rimettente ha individuato e descritto la fattispecie e ha motivato la rilevanza delle questioni in modo plausibile, contestando la legittimità delle disposizioni censurate con diffuse argomentazioni, sì da offrire una sufficiente motivazione anche del dubbio di costituzionalità.

Misure di sicurezza - Libertà vigilata - Trasgressione degli obblighi imposti - Scelta della misura sostitutiva - Confisca - Competenza attribuita al giudice dell'esecuzione, anziché a quello di sorveglianza - Censurata irragionevolezza - Richiesta di una pronuncia additivo-manipolativa volta a introdurre una "novità di sistema" - Esorbitanza dai poteri della Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il primo attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza ad adottare la misura di sicurezza della confisca che il secondo esclude per il magistrato di sorveglianza. L'intervento richiesto dal rimettente, teso a riconoscere la competenza a disporre la confisca anche in capo al magistrato di sorveglianza, sia pure ai fini dell'aggravamento della libertà vigilata, assumerebbe il carattere di una "novità di sistema", e risulterebbe collocato al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, rimesso alla scelta discrezionale affidata al legislatore, che è ampia nella materia processuale e che, nella fattispecie, è stata esercitata in modo del tutto coerente e immune da difetti di ragionevolezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 65 del 2014, n. 216 del 2013, n. 252 del 2012 e n. 274 del 2011; ordinanze n. 48 del 2014, n. 190 del 2013 e n. 145 del 2007 ).

Parametri costituzionali

Misure di sicurezza - Libertà vigilata - Trasgressione degli obblighi imposti - Possibilità per il magistrato di sorveglianza di sostituire alla libertà vigilata la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, anziché la misura dell'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro - Omessa previsione - Censurata violazione del principio di ragionevolezza, del diritto alla libertà personale e di quello alla difesa personale - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 231, secondo comma, cod. pen., che prevede l'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata per trasgressione degli obblighi imposti. Della disposizione censurata è possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto della libertà personale, già sul piano della formulazione testuale, che attribuisce al giudice la facoltà di sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, escludendo ogni automatismo ex se lesivo della libertà personale; inoltre, tale facoltà non può comunque intendersi come generica discrezionalità del giudice, data la residualità della misura di sicurezza detentiva quale extrema ratio, che richiede di verificare prima se le esigenze di controllo della pericolosità sociale non possano essere soddisfatte con altre misure non detentive. Pertanto, le conseguenze dell'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata a causa della violazione delle sue prescrizioni di particolare gravità, si declinano secondo un criterio di progressività e proporzionalità, che vede come residuale la possibilità dell'assegnazione a una casa di lavoro o a una colonia agricola. ( Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2013, n. 208 del 2009, n. 367 del 2004 e n. 253 del 2003 ). La libertà personale è diritto fondamentale e inviolabile, che può soffrire la limitazione di forme di detenzione, qual è l'assegnazione sia a una casa di lavoro, sia a una colonia agricola, solo nello stretto rispetto del principio di riserva assoluta di legge di cui all'art. 13, secondo comma, Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 180 del 2018 ).