Pronuncia 110/1974
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 635, primo comma; 636, primo, secondo e quinto comma; 637; 638, primo, secondo e quarto comma; 639; 642; 643; 645; 646 e 647 del codice di procedura penale, e degli artt. 207, terzo comma; 214; 215, secondo comma, n. 1, ed ultimo comma; 216; 217; 218; 223, secondo comma; 226, primo comma, secondo periodo, e 231, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1972 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Pisa nel procedimento per revoca di misure di sicurezza iniziato da Graziani Lorenzo, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12 aprile 1972. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 207, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, nonché, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso articolo 207 del codice penale, in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge; b) dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 642, 646 e 647 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe; c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 635, primo comma; 636, primo, secondo e quinto comma; 637; 638, primo, secondo e quarto comma; 639; 643 e 645 del codice di procedura penale e degli artt. 214; 215, secondo comma, n. 1, ed ultimo comma, da "a meno che" alla fine; 216; 217; 218; 223, secondo comma, da "salvo che" alla fine; 226, primo comma, secondo periodo; 231, comma secondo (esclusa la previsione del ricovero di un minore in un riformatorio giudiziario) del codice penale, sollevate - in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 24; 2, 3, 13, secondo comma, 24, 111, 27, terzo comma, e 25 della Costituzione - con la predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974., FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Nicola Reale
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: BONIFACIO
Massime
SENT. 110/74 A. MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - COD. PROC. PEN., ARTT. 636, 637 E 645 - CONTENUTO RISULTANTE DA PRONUNZIE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NON VIOLANO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 645
- codice di procedura penale 1930-Art. 636
- codice di procedura penale 1930-Art. 637
Parametri costituzionali
SENT. 110/74 B. MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - COD. PROC. PEN., ARTT. 636, 637 E 645 - CONTENUTO RISULTANTE DA PRONUNZIE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 635
- codice di procedura penale 1930-Art. 645
- codice di procedura penale 1930-Art. 637
Parametri costituzionali
SENT. 110/74 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA - COD. PROC. PEN., ARTT. 642, 646 E 647 - MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - PROPOSIZIONE DI QUESTIONI ATTINENTI A FASI ULTERIORI DEL PROCEDIMENTO E, ALLO STATO, MERAMENTE IPOTIZZABILI E NON ATTUALI - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 642
- codice di procedura penale 1930-Art. 646
- codice di procedura penale 1930-Art. 647