Articolo 215 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 215 e 222 cod. pen., i quali prevedono l'obbligatoria sottoposizione alla misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita' psichica, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto al comune infermo di mente che sia pericoloso, nonche' della violazione del diritto alla salute, stante la natura "sostanzialemnte carceraria" della predetta misura di sicurezza, in quanto la questione, gia' sollevata sotto i medesimi profili, e' stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 139 del 1982. - S. n. 139/1982.
Interventi di innovazione normativa, quale quello di apprestare una nuova disciplina delle misure applicabili a seguito del proscioglimento per totale infermita' psichica, modificando il sistema delineato dal legislatore in materia e determinando il tipo e le caratteristiche delle misure da applicarsi in alternativa a quella del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, esulano del tutto dai poteri della Corte, in quanto comportano l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost. - degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, cod. pen., sotto il profilo di una ingiustificata incidenza sul diritto alla salute, in quanto prevedono per chi sia prosciolto per totale infermita' psichica l'applicazione, a determinate condizioni, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e non prevedono, anche, l'adozione di misure alternative a questa, quali forme di affidamento coattivo del soggetto ai servizi psichiatrici di zona o ai servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali). - S. nn. 25/1984; 70/1984; 148/1984.
Come gia` ritenuto dalla Corte con le sentt. nn. 19 del 1966, 68 del 1967, 106 del 1972 e 110 del 1974, l'esigenza di una determinazione legale sufficientemente precisa dei presupposti delle misure di sicurezza deriva dalla affermazione costituzionale del principio di legalita` (art. 25, ultimo comma Cost.). Rientra, dunque, in via di principio, nella responsabilita` del legislatore determinare se e quali spazi e criteri d'orientamento sia opportuno lasciare alla discrezionalita` o all'apprezzamento tecnico del giudice, in vista dell'adeguamento finalistico delle misure alle situazioni individuali. La questione di legittimita` costituzionale del trattamento previsto dall'art. 222 c.p. per gli autori di reato prosciolti per infermita` psichica non puo` essere dissolta nella questione generica della "pericolosita` presunta", ma si incentra sui contenuti specifici di una specifica tipizzazione o presunzione normativa in forza della quale i presupposti dell'obbligatorio ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario sono costituiti da commissione di un delitto di una certa gravita` (espressa dal massimo edittale di pena) e totale infermita` mentale dell'imputato al momento del fatto. La logica dell'art. 222 c.p. sta nell'assumere l'infermita` psichica dell'autore del reato quale elemento che caratterizza e collega i due termini della disciplina: il delitto in cui l'infermita` ha manifestato una sua specifica pericolosita` ed il tipo di risposta legale. La misura "di sicurezza" del ricovero obbligatorio in ospedale psichiatrico giudiziario costituisce la risposta alla pericolosita` del soggetto; risposta modellata sulla specifica ragione (causa) di questa sua ritenuta pericolosita`, vale a dire l'infermita` psichica quale si e` estrinsecata nel delitto commesso. Presupposti e definizione dell'istituto pongono cosi` in risalto - e inscindibilmente collegano - dimensioni di "sicurezza" e dimensione terapeutiche; il che e` necessario a legittimare la misura, sia di fronte alla finalita` di prevenzione speciale, "riabilitativa", propria in genere delle misure di sicurezza sia di fronte al principio, anch'esso costituzionale, di tutela della salute (art. 32 Cost.). Sotto questo profilo, pertanto, non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 222, co. primo, 204 cpv., 215 cpv, n. 3 c.p., promossa in riferimento agli artt. 3, 4, 27 e 32 della Costituzione.
Non puo' riconoscersi alcuna influenza nel giudizio di costituzionalita' a situazioni di fatto derivanti da incompleta attuazione della legge: va pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale concernente l'intera disciplina sostanziale relativa alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ( e precisamente gli artt. 215, secondo comma, n. 1; ed ultimo comma, da "a meno che" alla fine; 216, 217, 218, 223, secondo comma, da "salvo che" alla fine; 226, primo comma, secondo periodo; 231, secondo comma, (esclusa la previsione del ricovero di un minore in un riformatorio giudiziario), cod. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo comma, e 25, ultimo comma, della Costituzione, in base all'assunto che - in fatto - la misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola sarebbe praticamente applicata con modalita' identiche a quelle previste per l'espiazione della pena della reclusione e dell'arresto.