Articolo 270-quateruno - CODICE PENALE
(( (Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo).))
((Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da cinque a otto anni.))
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