Articolo 265 - CODICE PENALE
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(Disfattismo politico)
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena e' non inferiore a quindici anni:
1° se il fatto e' commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena e' dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
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