Articolo 614 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 176/1970Depositata il 02/12/1970
E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 144 cod. civ., nella parte in cui definisce il marito capo della famiglia, sollevata in quanto detta norma integrando l'art. 614 del cod. pen. (violazione di domicilio), conferirebbe solo al marito la titolarita' dell'ius prohibendi e del conseguente diritto di querela. Infatti, anche nel caso in cui si riconoscessero alla moglie poteri pari a quelli del marito, l'opposizione di quest'ultimo basterebbe a far si' che l'ingresso di terzi nella casa coniugale, quantunque consentito dalla moglie, costituisca egualmente reato di violazione di domicilio.
Norme citate
- codice civile-Art. 144 I^ PARTE
- codice penale-Art. 614
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