Articolo 660 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 220/2018Depositata il 29/11/2018
È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Varese in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 660 cod. pen., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del reato di molestia, con annessa rimettibilità della stessa, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata. Anche a seguito dell'introduzione del reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., richiamato dal rimettente come termine di comparazione, l'intervento additivo richiesto risulta eccentrico rispetto ai principi generali del sistema del diritto penale italiano, che prevede la procedibilità a querela solo per taluni delitti, mentre i reati contravvenzionali sono tutti procedibili d'ufficio. Sebbene possa apparire inattuale ricomprendere nell'oggetto dell'art. 660 cod. pen. le molestie perpetrate col mezzo del telefono nei confronti di soggetti determinati, i cui effetti sovente restano in una sfera privata, la qual cosa potrebbe rendere opportuno un intervento del legislatore in materia, ciò non si risolve nell'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. ( Precedente citato: ordinanza n. 392 del 2008 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 660
Parametri costituzionali
Pronuncia 392/2008Depositata il 28/11/2008
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 660 del codice penale censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la procedibilità di ufficio nei confronti dell'autore dei fatti reato da tale norma contemplati, anche nell'ipotesi in cui la molestia è rivolta non già ad un numero indeterminato di persone, ma a danno di un soggetto ben determinato. Infatti, il giudice a quo richiede un intervento additivo del tutto eccentrico rispetto alle coordinate generali del sistema, giacché l'ordinamento penale risulta improntato alla regola secondo la quale l'istituto della querela è proprio dei soli delitti, mentre per le contravvenzioni - tra cui rientra il reato in oggetto - si procede sempre d'ufficio.
Norme citate
- codice penale-Art. 660
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.