Articolo 273 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 193/1985Depositata il 03/07/1985
Una volta entrata in vigore la Costituzione ogni questione concernente la compatibilita' rispetto ad essa delle leggi ordinarie, siano esse preesistenti o successive, deve essere decisa secondo le indicazioni di cui all'art. 134 Cost., in termini, cioe', di legittimita' costituzionale e non di abrogazione. Il che va ribadito anche riguardo alla norma dell'art. 273 c. p. sulla necessita' dell'autorizzazione governativa per le associazioni di carattere internazionale, norma che, pure essendo effettivamente ispirata allo spirito di ben altra stagione politico-istituzionale, e' da escludere che possa ritenersi abrogata per il solo fatto dell'instaurazione dell'ordinamento della Repubblica democratica. - S. n. 1/1956.
Norme citate
- codice penale-Art. 273
Parametri costituzionali
Pronuncia 193/1985Depositata il 03/07/1985
L'art. 18 della Costituzione esclude che il diritto di associazione possa essere subordinato ad autorizzazione, ed esso va riferito anche alle associazioni di carattere internazionale, tanto piu' che a norma dell'art. 11 Cost., e' statuito che l'Italia "promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte, fra l'altro, allo scopo di ripudiare la guerra... come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali", e di affermare (persino limitando la propria sovranita') un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Pertanto, l'art. 273 cod. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 18 e 11 Cost. in quanto subordina ad autorizzazione governativa la liceita' delle associazioni aventi carattere internazionale. In conseguenza di tale decisione, a' sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, deve altresi' dichiararsi, l'illegittimita' dell'art. 274 cod. pen., nonche' dell'art. 211 T.U. leggi Pubblica Sicurezza: il primo, perche' punisce anche la semplice partecipazione nel territorio dello Stato a quegli stessi enti, associazioni o istituti, o sezioni di essi, contemplati nell'articolo precedente; il secondo, perche' contempla comprensivamente le stesse situazioni descritte negli artt. 273 e 274 cod. pen..
Norme citate
- codice penale-Art. 273
- codice penale-Art. 274
- regio decreto-Art. 211
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 18
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.