Pronuncia 193/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 273 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1984 dalla Corte d'Assise di Palermo nei procedimenti penali riuniti a carico di Busà Vittorio Maria, iscritta al n. 1023 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 bis dell'anno 1985. Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 273 cod. pen.; dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87 l'illegittimità costituzionale degli artt. 274 cod. pen. e 211 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U. leggi di Pubblica sicurezza). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Wed Jul 03 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROEHRSSEN

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Massime

SENT. 193/85 A. LEGGI ED ATTI EQUIPARATI - ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - LEGGI PREESISTENTI O SUCCESSIVE INCOMPATIBILI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. - cp art. 273. - cst art. 134.

Una volta entrata in vigore la Costituzione ogni questione concernente la compatibilita' rispetto ad essa delle leggi ordinarie, siano esse preesistenti o successive, deve essere decisa secondo le indicazioni di cui all'art. 134 Cost., in termini, cioe', di legittimita' costituzionale e non di abrogazione. Il che va ribadito anche riguardo alla norma dell'art. 273 c. p. sulla necessita' dell'autorizzazione governativa per le associazioni di carattere internazionale, norma che, pure essendo effettivamente ispirata allo spirito di ben altra stagione politico-istituzionale, e' da escludere che possa ritenersi abrogata per il solo fatto dell'instaurazione dell'ordinamento della Repubblica democratica. - S. n. 1/1956.

Parametri costituzionali

SENT. 193/85 B. ASSOCIAZIONE (LIBERTA' DI) - ASSOCIAZIONI AVENTI CARATTERE INTERNAZIONALE - NECESSITA' DELLA PREVIA AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA - NON RICONDUCIBILITA' AI LIMITI COSTITUZIONALMENTE PREVISTI DELLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - CONTRASTO CON LA TUTELA COSTITUZIONALE ACCORDATA AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI CON FINI DI PACE E DI GIUSTIZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PARTECIPAZIONE AGLI STESSI ENTI ASSOCIAZIONI OD ISTITUTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE. - cp art. 273 e 274; rd 18 giugno 1931, n. 773, art. 211. - cst art. 11 e 18; l 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

L'art. 18 della Costituzione esclude che il diritto di associazione possa essere subordinato ad autorizzazione, ed esso va riferito anche alle associazioni di carattere internazionale, tanto piu' che a norma dell'art. 11 Cost., e' statuito che l'Italia "promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte, fra l'altro, allo scopo di ripudiare la guerra... come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali", e di affermare (persino limitando la propria sovranita') un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Pertanto, l'art. 273 cod. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 18 e 11 Cost. in quanto subordina ad autorizzazione governativa la liceita' delle associazioni aventi carattere internazionale. In conseguenza di tale decisione, a' sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, deve altresi' dichiararsi, l'illegittimita' dell'art. 274 cod. pen., nonche' dell'art. 211 T.U. leggi Pubblica Sicurezza: il primo, perche' punisce anche la semplice partecipazione nel territorio dello Stato a quegli stessi enti, associazioni o istituti, o sezioni di essi, contemplati nell'articolo precedente; il secondo, perche' contempla comprensivamente le stesse situazioni descritte negli artt. 273 e 274 cod. pen..

Norme citate

Parametri costituzionali