Articolo 573 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 957/1988Depositata il 06/10/1988
Perche' si realizzi l'invocato "contemperamento tra interessi contrastanti ed egualmente meritevoli di tutela" nella previsione, di cui all'art. 573 del cod.pen., relativa alla perseguibilita', a querela dei genitori, del reato di sottrazione consensuale di minorenni, la pura e semplice declaratoria d'illegittimita' della norma non puo', evidentemente, costituire la soluzione obbligata (e non e' richiesta dallo stesso giudice rimettente), per le gravi conseguenze che ne deriverebbero sicuramente contrarie all'interesse del minore; ma neppure e' consentito alla Corte costituzionale procedere alla scelta tra piu' ipotesi normative - che violerebbe il potere discrezionale del legislatore - o alla modificazione e riformulazione della norma atte a conciliare l'intervento della volonta' del minore sull'efficacia di una querela di cui non e' (ne' potrebbe essere) comunque titolare, anche se sporta nel suo prevalente interesse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573 cod.pen.).
Norme citate
- codice penale-Art. 573
Parametri costituzionali
Pronuncia 122/1977Depositata il 20/06/1977
Nel reato di cui all'art. 573 cod. pen. (sottrazione consensuale di minorenni) l'eventuale estensione al minore, qualificato dal giudice a quo concorrente necessario nel reato, della incriminazione ivi preveduta non potrebbe, nel caso di specie, spiegare alcun effetto per il tassativo disposto degli artt. 25, comma secondo della Costituzione e 2 del codice penale in base ai quali la norma penale incriminatrice e' inderogabilmente irretroattiva. Ne' una ipotetica decisione in tal senso potrebbe incidere sulla posizione dell'imputato che continuerebbe comunque a rispondere del reato contestatogli. E' pertanto inammissibile per manifesta irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non consente di estendere l'incriminazione al minore sottratto con il di lui consenso, anche a prescindere dal fatto che, con l'entrata in vigore della l. 8 marzo 1975, n. 39, la sottrazione ex art. 573 cod. pen. e' punibile solo se commessa nei confronti di persona che abbia un'eta' compresa fra i 14 ed i 18 anni (nel caso di specie, quindi, l'autore non sarebbe piu' punibile posto che la minore aveva superato i 18 anni).
Norme citate
- codice penale-Art. 573
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 163/1975Depositata il 26/06/1975
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573 del cod. pen. - sollevata per contrasto con gli artt. 2, 3 e 13 Cost., "per la parte in cui consente di punire la sottrazione consensuale del minore commessa a fini di libidine, anche nelle ipotesi in cui il minore stesso goda di un ampio margine di liberta' per motivi di studio, lavoro etc." - giacche' non sussiste la dedotta vulnerazione del "diritto alla liberta' sessuale" da parte della norma denunziata. La quale opera su un piano diverso, in quanto tutela il diritto del genitore (o tutore) alla patria potesta' (od autorita' tutoria) e, conseguentemente, richiede, quale elemento materiale del reato, l'abductio de loco in locum, che non necessariamente coincide con il compimento di atti sessuali nei confronti del minore.
Norme citate
- codice penale-Art. 573
Parametri costituzionali
Pronuncia 163/1975Depositata il 26/06/1975
E' altresi' non fondata la questione di legittimita' dell'art. 573 cod. pen. citato - prospettata sotto il diverso profilo di violazione del precetto di eguaglianza, per la sancita presunzione di colpevolezza dell'uomo, nel caso di soggetti di sesso diverso entrambi minori che usino della liberta' loro concessa "per compiere atti che non troverebbero consenzienti i loro genitori" -, essendo inesatta la premessa interpretativa da cui parte il giudice a quo. Atteso che, nell'ipotesi sopraddetta deve, invece, individuarsi, caso per caso, dal giudice di merito - alla stregua dei concreti elementi emergenti dalle singole fattispecie e senza aprioristiche differenze di sesso - quale dei due soggetti sia da ritenersi colpevole della sottrazione in danno dell'altro.
Norme citate
- codice penale-Art. 573
Parametri costituzionali
Pronuncia 177/1970Depositata il 02/12/1970
E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573, primo comma, del cod. penale, sollevata in una fattispecie in cui la sottrazione consensuale del minore era stata commessa dalla madre, per violazione del principio di eguaglianza rispetto alla correlativa ipotesi di sottrazione del minore alla madre da parte del padre. Infatti, qualora la tesi dell'incostituzionalita' venisse accolta sotto il profilo dell'esclusiva addebitabilita' alla madre, la relativa statuizione non avrebbe influenza sulla decisione del caso concreto, in quanto la (conseguente) punibilita' del padre per la sottrazione del figlio minore alla madre non escluderebbe la punibilita' della madre per la sottrazione del minore al padre.
Norme citate
- codice penale-Art. 573, comma 1
Pronuncia 9/1964Depositata il 22/02/1964
La sottrazione del minore o dell'incapace importa una offesa che colpisce non soltanto la posizione dell'esercente la patria potesta', ma tutta la famiglia, nella intera consistenza dei suoi interessi sociali, morali e affettivi. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, l'articolo 574 del c.p., nella parte di cui attribuisce il diritto di querela al solo genitore esercente la patria potesta'. Deve ritenersi anche illegittimo, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 573 del c.p., nella parte in cui prevede identica limitazione del diritto di querela per il delitto di sottrazione consensuale di minorenni.
Norme citate
- codice penale-Art. 574
- codice penale-Art. 573
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 29
- legge-Art. 27
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.