Pronuncia 163/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 22 dicembre 1972 dal pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Pulvirenti Gesualdo, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973; 2) ordinanza emessa il 9 giugno 1973 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di La Torre Silvio, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale sollevata, dal pretore di Catania, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione e, dal pretore di Gela, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito: Thu Jun 26 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 163/75 A. REATI E PENE - SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNE COMMESSA A FINI DI LIBIDINE - COD. PEN., ART. 573 - IPOTESI IN CUI E' CONSENTITA LA PUNIZIONE - OGGETTO DELLA TUTELA - ELEMENTO MATERIALE DEL REATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL "DIRITTO ALLA LIBERTA' SESSUALE" - INSUSSISTENZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2, 3 E 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573 del cod. pen. - sollevata per contrasto con gli artt. 2, 3 e 13 Cost., "per la parte in cui consente di punire la sottrazione consensuale del minore commessa a fini di libidine, anche nelle ipotesi in cui il minore stesso goda di un ampio margine di liberta' per motivi di studio, lavoro etc." - giacche' non sussiste la dedotta vulnerazione del "diritto alla liberta' sessuale" da parte della norma denunziata. La quale opera su un piano diverso, in quanto tutela il diritto del genitore (o tutore) alla patria potesta' (od autorita' tutoria) e, conseguentemente, richiede, quale elemento materiale del reato, l'abductio de loco in locum, che non necessariamente coincide con il compimento di atti sessuali nei confronti del minore.

SENT. 163/75 B. REATI E PENE - SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNE COMMESSA DA ALTRO MINORE DI SESSO DIVERSO - COD. PEN., ART. 573 - INDIVIDUAZIONE, NEL SINGOLO CASO, DELLA RESPONSABILITA' - NON HA RILIEVO LA DIFFERENZA DI SESSO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' altresi' non fondata la questione di legittimita' dell'art. 573 cod. pen. citato - prospettata sotto il diverso profilo di violazione del precetto di eguaglianza, per la sancita presunzione di colpevolezza dell'uomo, nel caso di soggetti di sesso diverso entrambi minori che usino della liberta' loro concessa "per compiere atti che non troverebbero consenzienti i loro genitori" -, essendo inesatta la premessa interpretativa da cui parte il giudice a quo. Atteso che, nell'ipotesi sopraddetta deve, invece, individuarsi, caso per caso, dal giudice di merito - alla stregua dei concreti elementi emergenti dalle singole fattispecie e senza aprioristiche differenze di sesso - quale dei due soggetti sia da ritenersi colpevole della sottrazione in danno dell'altro.

Parametri costituzionali