Articolo 376 - CODICE PENALE

. (Ritrattazione) Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonche' ((dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e)) dall'articolo 378, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. (163) Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
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Massime della Corte Costituzionale

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