Pronuncia 206/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376, comma primo, cod. pen. (Ritrattazione) promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1976 dal Pretore di Frosinone, nel procedimento penale a carico di Bencivenga Nello, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre 1976. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 giugno 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Ferri, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, c.p., laddove prevede che i termini per la ritrattazione della falsa testimonianza resa in un procedimento penale sono diversi e più brevi rispetto a quello posto dal secondo comma dello stesso art. 376 c.p. per la ritrattazione della falsa testimonianza intervenuta in una causa civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Frosinone con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Giuseppe Ferrari

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 206/82. FALSA TESTIMONIANZA - RITRATTAZIONE - FINALITA' - TERMINI PER RITRATTARE NEL GIUDIZIO CIVILE E IN QUELLO PENALE - CORRELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DIFFERENZIALI DEI PROCEDIMENTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO D'EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON PERTINENZA DEL RICHIAMO.

L'esimente della ritrattazione e` diretta ad assicurare l'accertamento della verita` nel giudizio, talche` essa deve essere correlata alle caratteristiche differenziali dei procedimenti civili o penali in cui s'e` data la falsa testimonianza. In tal modo il piu` breve termine concesso al falso testimone per ritrattare nel processo penale rispetto a quello civile corrisponde alla struttura ed alle esigenze di tempestivita` del primo. Ne` in materia viene in considerazione la garanzia del diritto di difesa, trattandosi di istituto di diritto sostanziale. Pertanto non e` fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 376 cod.pen., come gia` ritenuto dalla Corte con sent. n. 26 del 1974.