Pronuncia 424/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 20 maggio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ivrea, il 28 aprile 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni di L'Aquila, il 29 novembre 1999 dal tribunale di Ivrea e il 17 dicembre 1999 dal tribunale di Salerno, rispettivamente iscritte ai nn. 425 e 431 del registro ordinanze 1999 e ai nn. 43 e 125 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1999 e nn. 8 e 15, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ivrea, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni di L'Aquila, dal tribunale di Ivrea e dal tribunale di Salerno con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000. Il presidente: Mirabelli Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 ottobre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Gustavo Zagrebelsky

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: MIRABELLI

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Massime

Reato in genere - Reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) - Cause di non punibilità - Mancata estensione alla ritrattazione di dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che assume sommarie informazioni di propria iniziativa - Asserita lesione del principio di eguaglianza (anche in relazione a quanto stabilito nella sentenza n. 101 del 1999) - Non fondatezza delle questioni.

Non appare essere una contraddizione manifestamente irrazionale - condizione per l'intervento della Corte sulla normativa denunciata - che il legislatore abbia differenziato la disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria, eventualmente rilevanti sotto il profilo del reato di favoreggiamento, rispetto alla disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero, ed, in particolare, che risulti prevista solo per questa seconda ipotesi - e, a seguito della sentenza n. 101 del 1999, anche per l'ipotesi di tali dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, operante su delega del pubblico ministero - l'applicabilita' della ritrattazione come causa di non punibilita'. Infatti, alla diversita' soggettiva delle ipotesi, corrisponde una normale diversita' di cadenze temporali, perche' le informazioni assunte direttamente dalla polizia giudiziaria riguardano di solito il momento iniziale delle indagini, nel quale la ritrattazione, quale istituto finalizzato primariamente a soddisfare l'interesse alla definizione del giudizio penale o all'esercizio dell'azione penale fondati su elementi probatori veridici, non conseguirebbe il suo scopo. Del resto, non esiste - o almeno non ne e' argomentata dai rimettenti l'esistenza - un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni comunque rese nel processo penale, per cui puo' concludersi che sussiste un'ampia sfera di discrezionalita' del legislatore, che la Corte e' tenuta a rispettare, nel modellare la disciplina della ritrattazione nelle diverse fasi del procedimento. Non sono pertanto fondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende la causa di non punibilita' ivi prevista, all'ipotesi della ritrattazione delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria, che assume sommarie informazioni, a norma dell'art. 351 del codice di procedura penale. - v. le sentenze nn. 101/1999 e 228/1982. A.M.M.

Parametri costituzionali