Pronuncia 101/1999

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, in relazione all'art. 378 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1998 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento penale a carico di Rita Vergnano, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 del codice di procedura penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Gustavo Zagrebelsky

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 101/99. REATO IN GENERE - RITRATTAZIONE - ESTENSIONE DELL'ESIMENTE AL REATO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE COMMESSO MEDIANTE FALSE O RETICENTI DICHIARAZIONI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER L'ANALOGO REATO DI CUI ALL'ART. 371-BIS C.P. (FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO) - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 416/1996 - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO PRIVA DI OGNI RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., l'art. 376, comma 1, cod. pen., nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilita' per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal p.m. a norma dell'art. 370 cod. proc. pen., di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti, in quanto - posto che la norma impugnata esclude la causa di non punibilita' della ritrattazione nel caso delle false dichiarazioni alla p.g. specificamente delegata dal p.m. (integranti la fattispecie dell'art. 378 cod. pen.); che l'assunzione diretta e personale da parte del p.m. (art. 370, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.) di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 362) e l'assunzione delle medesime informazioni avvalendosi della polizia giudiziaria a cio' delegata (art. 370, comma 1, secondo periodo) costituiscono esclusivamente forme diverse della medesima attivita' facente sostanzialmente capo comunque al p.m. nell'esercizio dei poteri che a esso spettano quale organo che dirige le indagini preliminari nell'esercizio dell'azione penale (art. 326 e 327); e che, in tal modo, da un lato, in generale, si giustifica l'art. 370, comma 2, cod. proc. pen. il quale, per lo svolgimento dell'attivita' e il compimento degli atti delegati alla p.g., rinvia alle forme di garanzia procedurale e alle regole di documentazione previste per le indagini svolte direttamente dal p.m., e, dall'altro, si spiega la necessaria equivalenza, quanto ad utilizzabilita' nel seguito del processo, degli atti diretti e di quelli delegati (art. 503, comma 5, cod. proc. pen.) - di fronte a tale convergenza di disciplina, corrispondente a un'unitarieta' di "ratio" che sorregge le norme relative, quale che sia l'autorita' che procede ad assumere le informazioni (il p.m., o la p.g. su delega di questo), la diversita' di trattamento che la norma impugnata introduce, circa gli effetti della ritrattazione nell'un caso e nell'altro, appare priva di ogni ragionevole giustificazione, e quindi sicuramente arbitraria. - S. nn. 60 e 381/1995.

Parametri costituzionali